Aidc. Una massima sul trattamento fiscale dell’indennità per perdita dell’avviamento commerciale

Pubblicato il 20 giugno 2013 Nel documento n. 188, della Commissione per le norme di comportamento in materia tributaria dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, viene affrontato il tema del trattamento ai fini fiscali dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale.

Finora l’argomento non era mai stato affrontato dettagliatamente da alcun documento di prassi, essendosi soffermati al massimo sul trattamento Iva della stessa indennità come conseguenza di prese di posizione della giurisprudenza Ue.

La suddetta indennità ha avuto origine nel 1950, quando il legislatore, al fine di tutelare il contraente debole, ha imposto al locatore di corrispondere un’indennità nel caso in cui la cessazione dell’attività fosse seguita dal subentro dello stesso locatore nell’attività del conduttore. È seguita, poi, la regolamentazione ad opera della Legge n. 392 del 1978.

La giurisprudenza ha poi sottolineato l’aspetto dell'arricchimento del locatore per l'avviamento creato dal conduttore, facendo sorgere il dubbio se sia possibile iscrivere l'indennità pagata al conduttore tra i beni costituenti l’avviamento.

Nella norma di comportamento del 19 giugno, l’Aidc Milano riepiloga sotto il profilo civilistico le norme che definiscono i presupposti e i criteri di identificazione dell’indennità.

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale dell’indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto di locazione, viene precisato che essa solo in alcuni rari casi può essere correlata a benefici pluriennali per il locatore e, dunque, non può essere capitalizzata.

La capitalizzazione ad incremento del costo dell’immobile – secondo l’Aidc – non è possibile dato che tale indennità non muta le caratteristiche tecniche o funzionali dell’immobile stesso. Analogamente, l’onere non può essere qualificato quale avviamento commerciale, non realizzandosi nel caso di specie alcun trasferimento di azienda.

Ne deriva che tale indennità deve essere riconosciuta nell'esercizio di maturazione della stessa ed anche la sua deducibilità è ammessa solo in tale esercizio. Pertanto, ne consegue che l'indennità per la perdita dell’avviamento commerciale è un costo deducibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, di competenza dell'esercizio nel quale l'indennità è dovuta. Essa concorre alla determinazione del reddito d'impresa secondo i criteri di imputazione della stessa in bilancio, applicandosi, in assenza di deroghe, la regola generale di derivazione del reddito fiscale dai risultati di bilancio.
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