Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

Pubblicato il 17 gennaio 2025

E' legittima una normativa nazionale che consente alle autorità competenti di ordinare il recupero di aiuti di Stato presso un’impresa diversa dal beneficiario originario identificato dalla Commissione, qualora esista una continuità economica tra le due imprese.

Lo ha puntualizzato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza emessa il 16 gennaio 2025, causa C 588/23, pronunciata in risposta a una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Recupero aiuti di Stato: questione pregiudiziale sollevata dal Tar Campania

Il caso esaminato

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra una Srl e la Regione Campania in merito all’obbligo imposto alla società di rimborsare l’importo corrispondente a un aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno di cui aveva beneficiato inizialmente un’altra società, operante nel settore del trasporto pubblico locale.

Il Consiglio di Stato italiano aveva precedentemente riconosciuto il diritto di quest'ultima società a una compensazione integrativa per gli anni passati, ma tale compensazione è stata successivamente notificata come aiuto di Stato alla Commissione Europea. La Commissione aveva dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato interno, ordinandone il recupero.

A seguito del fallimento delle società originariamente coinvolte, le autorità regionali hanno cercato di recuperare l’importo presso altra impresa, ritenendo che esistesse una continuità economica tra questa e il precedente beneficiario. La continuità sarebbe stata giustificata da un contratto di affitto di ramo d’azienda che includeva l’utilizzo di beni e risorse necessari per svolgere le attività di trasporto pubblico locale.

La società coinvolta aveva contestato l’ordine di recupero emesso dalla Regione, sostenendo che la competenza per valutare ed estendere l’obbligo di restituzione spettasse esclusivamente alla Commissione Europea.

Secondo l'impresa, inoltre, non le è stata garantita una tutela giurisdizionale adeguata, in violazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La domanda di rinvio pregiudiziale

Il TAR della Campania si era quindi rivolto alla Corte Ue, sollevando interrogativi sull’effettiva portata delle competenze nazionali rispetto alle decisioni europee in materia di recupero degli aiuti di Stato.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare, è stata chiamata a valutare se la normativa nazionale italiana fosse conforme al diritto dell'Unione, laddove permette di recuperare un aiuto di Stato illegale presso il cessionario dell'attività economica beneficiaria.

Recupero aiuti di Stato: la sentenza della Corte dell'Unione Europea  

Nella propria dinamina, la Corte dell'Unione europea ha fatto riferimento all’articolo 108 e all’articolo 288 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), unitamente agli articoli 16 e 31 del Regolamento (UE) 2015/1589 e agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Estensione del recupero basata sulla continuità economica

Secondo i giudici europei, tali disposizioni non impediscono l’adozione di una normativa nazionale che autorizzi le autorità nazionali a estendere l’obbligo di recupero di un aiuto di Stato a un’impresa diversa da quella inizialmente individuata dalla Commissione. Questo, nel caso in cui esista una continuità economica tra il beneficiario originario e l’impresa destinataria dell’estensione dell’obbligo.

Ruolo delle autorità nazionali

Per la Corte, le autorità nazionali, nel loro ruolo di esecutori delle decisioni della Commissione, sono legittimate a valutare l’esistenza di un legame di continuità economica tra imprese, al fine di garantire l’effettiva restituzione degli aiuti illegittimi e la tutela della concorrenza.

Tale interpretazione si colloca nell’ambito delle competenze nazionali di applicazione delle decisioni europee e non contrasta con il diritto dell’Unione, purché si rispettino i diritti di difesa dei soggetti interessati.

Tutela giurisdizionale

La Corte ha in ogni caso ribadito che il beneficiario effettivo dell’aiuto, a cui viene esteso l’obbligo di recupero, ha il diritto di contestare la decisione nazionale davanti ai giudici nazionali: in questo modo viene garantita una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Il giudice nazionale, qualora nutra dubbi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, può o deve, a seconda dei casi, sollevare una questione pregiudiziale alla Corte.

Complementarità tra Commissione e autorità nazionali

Infine, la Corte ha evidenziato l’interdipendenza tra il ruolo della Commissione Europea e quello delle autorità nazionali.

Mentre la Commissione mantiene la competenza esclusiva di valutare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno, le autorità nazionali sono responsabili dell’esecuzione delle decisioni di recupero, assicurando che il vantaggio economico derivante da un aiuto illegittimo non venga trasferito senza conseguenze. Questo equilibrio tra le competenze garantisce l’efficacia delle norme europee sugli aiuti di Stato e la tutela del mercato interno.

Le conclusioni della Corte UE

In definitiva, la Corte ha confermato che una normativa nazionale che consenta l’estensione del recupero basata sulla continuità economica è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che siano rispettati i diritti di difesa del soggetto interessato e che venga garantita una tutela giurisdizionale adeguata.

Di seguito quanto dichiarato dalla Corte di giustizia Ue:

"L’articolo 108 e l’articolo 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], nonché gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: nel caso in cui una decisione della Commissione europea ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell’ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un’altra impresa in ragione dell’esistenza di una continuità economica tra quest’ultima e il beneficiario dell’aiuto identificato in detta decisione".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Una società ha contestato un ordine di recupero di aiuti di Stato emesso dalla Regione Campania, sostenendo che la competenza per estendere tale obbligo spettasse solo alla Commissione Europea.
Questione dibattuta Se una normativa nazionale possa consentire alle autorità nazionali di estendere l’obbligo di recupero degli aiuti di Stato a un’impresa diversa dalla beneficiaria diretta, basandosi sulla continuità economica tra le imprese coinvolte.
Soluzione della Corte La Corte ha stabilito che una normativa nazionale può autorizzare tale estensione, purché vi sia continuità economica tra le imprese e siano rispettati i diritti di difesa e la tutela giurisdizionale.
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