Aiuti di Stato, recuperi rapidi

Pubblicato il 30 aprile 2008 Con la circolare n. 42/E del 29 aprile 2008, l’agenzia delle Entrate ha diramato le regole per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, in esecuzione del Decreto legge n. 59/2008. All’articolo 2 del provvedimento si legge, infatti, che il giudice tributario può sospendere i provvedimenti con i quali vengono recuperati i suddetti aiuti, integrando così la normativa processuale tributaria (Dlgs 546/1992) e introducendo il nuovo articolo 47-bis che prevede la disciplina speciale della sospensione negli atti di recupero di aiuti di Stato e della definizione delle controversie innanzi alle Commissioni tributarie. E’ ovvio che tutto ciò può avvenire in presenza di alcuni presupposti: gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero o errore commesso sul soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato. L’errore può riguardare anche il quantitativo della somma da recuperare. Nel caso in cui si riscontrino i gravi motivi indicati, gli uffici fiscali dovranno presentare alle Commissioni tributarie provinciali istanze di riesame dei provvedimenti di sospensione già concessi. Le stesse Ctr dovranno riesaminare i provvedimenti cautelari operando una valutazione fondata su nuovi presupposti e limiti stabiliti dal decreto legge. Per poter chiedere la sospensione è necessario che la parte interessata abbia impugnato la decisione di recupero. Dunque, la sospensione dell’atto di recupero è consentita solo se viene accertato un “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile”. L’irreparabilità consiste nell’irreversibilità della lesione nel caso in cui l’atto non venisse sospeso.
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