Aiuti di Stato, sugli enti il rischio responsabilità

Pubblicato il 23 ottobre 2007

L’articolo 1 comma 1223 della Finanziaria 2007 e il Dpcm 23 maggio 2007 hanno disposto che gli enti e le amministrazioni che gestiscono aiuti di Stato di tipo non automatico debbano provvedere a richiedere ai potenziali destinatari di tali incentivi, la dichiarazione di non aver fruito di benefici considerati incompatibili dalla Commissione europea o di averli restituiti o bloccati in un conto particolare. Questa disposizione coinvolge, oltre alle amministrazioni nazionali, tutti gli enti territoriali locali che gestiscono gli aiuti di Stato, quali Regioni, Province e Comuni. Gli oneri dichiarativi decorrono, in sede di istruttoria, dal 27 luglio 2007, ma ricomprendono anche i benefici assegnati dal 1° gennaio 2007. L’obbligo scatta a partire dal momento in cui l’incentivo è stato maturato e/o assegnato al destinatario e non al momento in cui lo stesso è stato concretamente utilizzato. Nel caso in cui l’ente non richieda l’autocertificazione e l’impresa destinataria dell’aiuto sia in difetto rispetto alle regole stabilite, si potrebbe attribuire al gestore dell’incentivo una responsabilità amministrativa. Inoltre, l’inadempimento potrebbe dar luogo ad un ricorso da parte di un altro operatore escluso dal beneficio con conseguenze dirette su tutte le procedure connesse all’attribuzione dell’aiuto.

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