Al condannato per soppressione di stato non va automaticamente tolta la potestà

Pubblicato il 24 gennaio 2013 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 depositata il 23 gennaio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del Codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del Codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale.

Secondo la Consulta, in particolare, detta previsione, in contrasto con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, precluderebbe al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
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