Al giudice ordinario l’ultima parola sulla cartella di pagamento emessa dall’Inps

Pubblicato il 20 marzo 2010 Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6539 depositata in data 18 marzo, hanno ribadito il principio secondo cui appartiene al giudice ordinario la causa riguardante la cartella esattoriale notificata da Equitalia e che riguarda il mancato pagamento dei contributi Inps. Cercando di risolvere una questione ancora confusa, i giudici Supremi hanno chiarito che la cartella di pagamento emessa dall’Inps per contributi previdenziali e in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale non ha natura autonoma. Pertanto, la cartella va impugnata davanti al giudice competente (cioè il giudice del lavoro) e non davanti al giudice tributario. Infatti, si conclude nell’ordinanza che la scelta per individuare il giudice dell’impugnativa è imposta dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Vetro industria. Rinnovo

17/04/2026

Custodia beni sequestrati: al via le nuove tariffe Giustizia

17/04/2026

Fondo screening e defibrillatori: come funziona e come fare domanda

17/04/2026

Collegamento POS e registratori telematici entro il 20 aprile

17/04/2026

Transizione 5.0: codice tributo per il credito d’imposta

17/04/2026

Errore del lavoratore: per la Cassazione pesa la mancata formazione

17/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy