Sta per arrivare al capolinea il periodo d’imposta 2025 e, come ogni anno, i sostituti d’imposta sono chiamati ad operare il c.d. conguaglio di fine anno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate una volta determinato l’effettivo reddito corrisposto nell’intero periodo d’imposta al percettore e la consequenziale imposta lorda dovuta, tenendo a mente sia gli eventuali oneri deducibili sia le detrazioni spettanti, con uno sguardo anche alle misure agevolative che hanno caratterizzato l’anno fiscale 2025.
Ai sensi dell’art. 23, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2023, n. 600, il conguaglio di fine anno deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la corresponsione delle somme in argomento, pur dovendosi rilevare che detto termine è naturalmente riferibile esclusivamente agli effetti finanziari del risultato economico delle operazioni algebriche di conguaglio, concorrendo esclusivamente le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026, sempreché riferibili al periodo d’imposta 2025.
Prima di procedere con l’analisi delle regole utili alla determinazione del “saldo” delle imposte effettivamente dovute dai sostituiti è bene richiamare due fondamentali principi del nostro ordinamento tributario in materia di determinazione del reddito imponibile, almeno per ciò che concerne i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni dell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito:
Il principio di onnicomprensività consiste nella totale imponibilità di tutto ciò che viene percepito in “relazione al rapporto di lavoro” e, dunque, anche nel caso in cui l’erogazione non sia direttamente effettuata dal datore di lavoro. Le uniche eccezioni a tale regime sono costituite dalle deroghe espressamente contemplate dai successivi commi del medesimo art. 51.
Quanto al principio di cassa allargata, invece, è necessario evidenziare che le somme e i valori da considerare ai fini del conguaglio di fine anno devono riferirsi al periodo d’imposta precedente (2025), e che anche laddove il 12 gennaio dovesse cadere di domenica, non trova applicazione il posticipo dei termini al giorno seguente non festivo, già previsto dall’art. 2963, Codice Civile.
L’art. 23, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche esercenti arti e professioni, le imprese commerciali, i condomini, i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori, che corrispondono somme e valori classificabili tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati, devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la corresponsione di tali somme, il c.d. conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quanto eventualmente erogato entro il 12 gennaio dell’anno successivo, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno.
Il conguaglio di fine anno, in sostanza, consente di transitare da una “tassazione” provvisoria, avvenuta generalmente su base mensile nel corso del 2025, a una “tassazione” definitiva dei redditi percepiti nel periodo d’imposta.
Il conguaglio di fine anno comporta le seguenti operazioni:
Ai fini del conguaglio di fine anno, il medesimo art. 23 consente al sostituito di chiedere al sostituto di tener conto di ulteriori redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro comunque intrattenuti nel medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui, invece, siano intercorsi più rapporti di lavoro con il medesimo percettore, nel corso dello stesso periodo d’imposta, il sostituto dovrà tener conto delle somme e dei valori complessivamente erogati, i quali andranno riportati nella medesima Certificazione Unica.
Laddove, nel corso del periodo d’imposta 2025, vi siano state operazioni societarie o eventi o accordi per i quali si sia verificato il passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza soluzione di continuità, il nuovo sostituto d’imposta è obbligato a considerare anche i redditi erogati dal precedente sostituto. In tal caso, infatti, il subentrante dovrà tener conto automaticamente dei redditi erogati dal cedente e sarà tenuto a rilasciare una Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2025 che includa anche i redditi erogati precedentemente al passaggio, evidenziando negli appositi campi i redditi corrisposti dal precedente sostituto.
Successivamente alla determinazione del reddito imponibile, è necessario determinare l’imposta lorda annua complessivamente dovuta, applicando le aliquote IRPEF progressive a scaglioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), dal 1° gennaio 2025 le aliquote IRPEF sono fissate, in via strutturale, mediante modifica dell’art. 11 del TUIR, in tre scaglioni di reddito, come di seguito:
Da decurtare rispetto all’IRPEF lorda determinata secondo le regole illustrate al paragrafo precedente sono le c.d. detrazioni. I sostituti d’imposta, al riguardo, dovranno tener conto delle:
Quanto alle “altre detrazioni”, si riepilogano di seguito le regole di determinazione degli ultimi cinque periodi d’imposta:
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Detrazioni da lavoro dipendente (Altre detrazioni art. 13 TUIR) |
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Redditi |
2021 |
2022-2023 |
2024-2025 |
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Reddito complessivo fino a 8.000 euro |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1955 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
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Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro |
978 + 902 x ((28.000 – reddito) / 20.000) |
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Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro |
1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
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Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro |
978 x ((55.000 – reddito) / 27.000) |
1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
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Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
Nessuna detrazione |
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Reddito complessivo superiore a 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
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Tali detrazioni sono, altresì, aumentate di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non superiore a 35.000 euro.
La “No tax area”, dunque, è fissata anche per il periodo d’imposta 2025 a 8.500 euro di reddito lordo.
Quanto alle detrazioni per figli a carico, l’art. 12, TUIR, come modificato dal comma 11, art. 1, legge di Bilancio 2025, prevede per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, legge n. 104/1992, una detrazione pari a: 950 euro x ((95.000 – reddito complessivo) / 95.000).
Conseguentemente, è possibile riepilogare come di seguito le regole per l’attribuzione della detrazione per figli a carico:
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Età del figlio |
Disabilità |
Reddito max per carico fiscale |
Detrazioni per figli a carico |
Detrazioni per oneri (sanità, istruzione, etc.) |
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< 24 anni |
Non rilevante |
€ 4.000 |
Si, fino a 950 euro |
Si |
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Tra 25 e 30 anni |
Non rilevante |
€ 2.840,51 |
Si, fino a 950 euro |
Si |
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Over 30 |
No |
€ 2.840,51 |
No |
Si |
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Si |
€ 2.840,51 |
Si, fino a 950 euro |
Si |
Eventuali detrazioni per “altri” familiari a carico sono, invece, spettanti solo a condizione che gli stessi convivano o ricevano dal percettore assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2024, vanno considerati solo gli ascendenti del contribuente e, dunque, esclusivamente:
La detrazione spettante si determina applicando la formula: 750 x ((80.000 – reddito complessivo) / 80.000).
Il trattamento integrativo è riconosciuto:
L’importo massimo erogabile, pari a 1.200 euro, è attribuito in via automatica, salvo diversa opzione del lavoratore, dai sostituti d’imposta, che dovranno verificarne la “capienza” o la “incapienza” sulla base delle detrazioni riconosciute.
Nel caso in cui il trattamento integrativo si riveli non spettante, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo. Se il recupero supera i 60 euro, la trattenuta deve avvenire in otto rate, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio
In luogo del precedente esonero contributivo di sei/sette punti percentuali sulla quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, riconosciuto nel corso del 2024, il legislatore, con la legge di Bilancio 2025, ha riconosciuto due nuove misure alternative per il periodo d’imposta 2025, rivolte ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo rispettivamente non superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lett. a), comma 2, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
Il successivo comma 6, invece, riconosce ai medesimi soggetti, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, di importo pari:
Per quanto concerne le operazioni di conguaglio, i sostituti d’imposta devono verificare la spettanza degli importi e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rilevino in tutto o in parte non spettanti, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo a mente che:
Stesse regole di conguaglio valgono anche nel caso in cui l’ulteriore detrazione si riveli non spettante con accesso all’indennità esente.
Determinato il reddito complessivo, sulla base del totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati o comunicati dal sostituito, il sostituto d’imposta procederà a determinare l’IRPEF lorda dovuta e le eventuali detrazioni spettanti.
La verifica di spettanza porterà:
Inoltre, il sostituto d’imposta è tenuto a quantificare l’importo dovuto a titolo di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, da trattenere sulle future retribuzioni/compensi del 2026.
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