Al via la vaccinazione anti COVID-19 nelle farmacie aperte al pubblico

Pubblicato il 16 giugno 2021

L’art. 1, comma 471, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto, in via sperimentale, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 per l’anno 2021 nelle farmacie aperte al pubblico.

In attuazione della predetta previsione normativa, in data 29 marzo, è stato siglato l’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l’Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm), con il quale sono state definite le modalità del coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nel piano di vaccinazione nazionale.

Di rilievo, la statuizione introdotta dal Governo con il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, con la quale si è prevista la non applicabilità degli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) per gli effetti negativi susseguenti alla somministrazione del vaccino anti COVID-19.

Le attività svolte dalle farmacie aperte al pubblico rientrano nella voce di rischio 2110 gestione Terziario, comprendente la preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, nonché le prestazioni di autoanalisi, per le quali non è richiesto il supporto di un operatore sanitario.

Diversamente, la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, vengono classificati nella voce 0311 della gestione Terziario, concernente l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali.

Pertanto, i datori di lavoro per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o effettuazione di tamponi antigenici e molecolari dovranno presentare, online entro il 15 luglio 2021, la denuncia di variazione (di estensione del rischio) comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato con riferimento al periodo di inizio di attività e fino al 31 dicembre 2021.

Successivamente alla verifica della correttezza dell’inquadramento e classificazione dell’attività la sede Inail competente emetterà il provvedimento di variazione e calcolo del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.

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