Albergo di proprietà dell’ente religioso. Ici confermata

Pubblicato il 25 settembre 2015

Con ordinanza n. 19016 depositata il 24 settembre 2015, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un istituto religioso contro la decisione di merito che aveva confermato una cartella di pagamento relativa all’imposta Ici per l’anno 2007 dovuta al Comune su un complesso immobiliare di proprietà dell’ente religioso medesimo che era stato concesso in locazione ad una Srl per lo svolgimento di attività alberghiera.

Nel testo dell'ordinanza, la Suprema corte, oltre a rilevare l’inammissibilità dei motivi addotti dal ricorrente istituto sotto diversi profili, ha evidenziato come la decisione della Commissione tributaria regionale fosse in linea con altre tre pronunce depositate dalla medesima Corte di legittimità ed inerenti ad alcune annualità d’imposta Ici, proprio tra le stesse parti e per le medesime questioni sollevate con la controversia in esame, nei confronti della quale, quindi, operava il giudicato esterno.

In sede di processo tributario – ha spiegato dalla Suprema corte – il principio di cui all’articolo 2909 del Codice civile, ai sensi del quale il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, è applicabile non solo allorché si tratti della medesima imposta, come nel caso in esame, ma anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi.

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