Albo gestori della crisi: le FAQ del ministero della Giustizia

Pubblicato il 30 gennaio 2023

Diffuse, dal ministero della Giustizia, le risposte alle domande più frequenti in tema di iscrizione all'Albo dei Gestori della crisi di impresa, aggiornate al 26 gennaio 2023.

Le Faq sono allineate alla recente circolare della Direzione Generale degli Affari Interni del 19 gennaio 2023, contenente istruzioni relative ai requisiti e alle modalità di iscrizione all'Albo.

Le risposte sono organizzate per le seguenti tematiche:

Albo unico, domande solo tramite portale dedicato

Tra i chiarimenti, è spiegato che l’Albo dei soggetti incaricati della gestione della crisi d’impresa sarà unico, non essendo previste sezioni né suddivisioni per distretto giudiziario.

Per quel che concerne la presentazione delle domande di iscrizione, viene confermata la modalità esclusivamente telematica, secondo le specifiche tecniche già fornite, tramite l’apposito portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”, accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia a partire dalle ore 12,00 del 5 gennaio 2023.

ATTENZIONE: Le domande presentate prima di tale data via posta, mail, PEC o protocollo al Ministero della Giustizia non sono invece valide ai fini dell’iscrizione all’albo e non attribuiscono neppure una precedenza nell’esame delle domande presentate attraverso l’apposito portale.

E ancora. E' chiarito che l’Albo sarà accessibile al pubblico ed agli uffici giudiziari dal 1° aprile 2023, ossia al termine delle operazioni straordinarie di primo popolamento che si svolgeranno fino al 31 marzo 2023. Dal 1° aprile 2023, l'albo sarà aggiornato costantemente.

Ulteriori puntualizzazioni riguardano l'eventuale possibilità di modifica o di revisione delle domande: queste possono essere modificate se in stato di “bozza” mentre dopo l’invio non saranno più modificabili.

Le domande inviate possono essere revocate, ai fini della presentazione di una nuova domanda, fino a quando risultino in stato “istruttoria” e, in questo caso, potrà essere utilizzata la stessa ricevuta di pagamento del contributo già utilizzata per la domanda revocata.

Ogni interessato, individualmente, può essere iscritto all’albo alternativamente in qualità di professionista ovvero di incaricato di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative.

Lo stesso interessato - è poi chiarito - può essere contemporaneamente iscritto quale legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o quale associato di uno studio professionale, cumulando l’iscrizione uti singulo con l’iscrizione quale componente di una società tra professionisti e/o di uno studio associato.

Commercialisti: rivedere le regole su tirocinio e requisiti primo popolamento

Sulla recente circolare della Giustizia contenente i requisiti di iscrizione, il presidente del Cndcec, Elbano De Nuccio, ha inviato al dicastero stesso una nota critica di osservazioni, dove si chiede, sostanzialmente, una rivisitazione delle indicazioni, atteso che quelle emanate non considererebbero moltissimi aspetti della normativa, risultando in parte superate e in alcuni casi insensate.

Secondo i commercialisti, in particolare, andrebbe eliminata l'indicazione temporale di quattro anni contenuta nell'art. 356 Codice della crisi, ai fini del primo popolamento dell'albo, in quanto determinerebbe gravi disparità di trattamento tra la posizione dei professionisti: andrebbero considerati validi tutti gli incarichi ricevuti fino al 2022.

Ulteriore indicazione che andrebbe corretta è quella relativa al tirocinio semestrale: solo i soggetti non professionisti dovrebbero esservi obbligati.

Il contenuto della circolare ha destato perplessità anche in capo all'ANC, secondo cui, oltre ai sopra indicati rilievi, sarebbe opportuno rivedere anche la norma che esclude gli Ordini dalla formazione per il primo popolamento dell’Albo se non convenzionati con università pubbliche o private.

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