Alla cassa per i premi

Pubblicato il 03 maggio 2007

Entro il prossimo 16 maggio, le imprese – i datori che il 16 febbraio, in sede di autoliquidazione, hanno preferito optare per il pagamento rateale del premio in quattro quote trimestrali (in virtù della legge 449/97, Finanziaria 1998) sulla denuncia delle retribuzioni - sono tenute al pagamento della seconda rata del premio assicurativo Inail. Quelle del settore edile che hanno titolo alla riduzione dell’11,50% dei premi – introdotta dalla nota protocollo n. 2730/2007, diffusa dall’Istituto il 9 marzo scorso e confermata dal decreto ministeriale 5 marzo 2007, pubblicato in “G.U.” 95/2007 – hanno facoltà di recuperare lo sconto che spetta loro per il 2006, se in sede di liquidazione non l’hanno già fatto. Ma possono applicare la riduzione esclusivamente sul premio infortuni e silicosi, viceversa non possono sul premio speciale unitario artigiani. In ogni caso, i datori sono tenuti alla presentazione di un’autodichiarazione sul possesso dei requisiti, gli stessi previsti per il rilascio del Durc, e a comunicare all’Inail le retribuzioni soggette a sconto.       

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