Aggiornamento catastale strutture ricettive all’aperto: obbligo entro il 15 dicembre
Pubblicato il 11 dicembre 2025
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L’anno 2025 introduce un importante adempimento per i titolari delle strutture ricettive all’aperto. Entro il 15 dicembre 2025 dovranno essere presentate le nuove denunce catastali finalizzate a recepire la disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2025, che esclude gli allestimenti mobili di pernottamento – come roulotte, camper, caravan e case mobili – dalla determinazione della rendita catastale.
Si tratta di un aggiornamento obbligatorio che coinvolge campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza e campeggi in agriturismi, con l’obiettivo di uniformare i criteri di censimento delle aree destinate alla sosta e al pernottamento degli ospiti.
Quadro normativo di riferimento
Il contesto normativo si articola su due principali interventi legislativi:
- Articolo 7-quinquies del Decreto legge n. 113/2024
La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione funzionanti non concorrono:- alla rappresentazione sulle mappe catastali;
- alla rappresentazione nelle planimetrie catastali;
- alla stima diretta della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 30 del DPR n. 1142/1949.
L’esclusione riguarda qualunque struttura mobile destinata al pernottamento, quali roulotte, camper, caravan e “mobile home”.
Per compensare tale irrilevanza, il legislatore ha previsto una maggiorazione forfettaria del valore delle aree destinate al pernottamento, pari a:
-
- +85% per le aree attrezzate;
- +55% per le aree non attrezzate.
La norma distingue quindi le aree in base alla loro idoneità a ospitare allestimenti mobili, attribuendo un incremento percentuale variabile in funzione della capacità ricettiva.
- Articolo 14, comma 5, del Decreto legge n. 95/2025 (Decreto Omnibus)
Tale articolo ha prorogato il termine di presentazione delle denunce catastali dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025, mantenendo invariata la decorrenza degli effetti delle nuove rendite, che rimane fissata al 1° gennaio 2025.
La disciplina ha carattere innovativo e trova applicazione esclusivamente per gli aggiornamenti catastali presentati a partire dal 2025.
Soggetti interessati all’adempimento
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione catastale gli intestatari catastali o i titolari di diritti reali relativi alle seguenti tipologie di strutture ricettive all’aperto:
- campeggi;
- villaggi turistici;
- parchi vacanza;
- campeggi all’interno di agriturismi.
L’obbligo sussiste qualora all’interno della struttura siano presenti aree destinate al pernottamento con allestimenti mobili, anche se tali allestimenti non concorrono più alla rendita.
Rientrano tra le aree da censire sia quelle attrezzate (dotate di predisposizioni per ospitare stabilmente roulotte o mobili home), sia quelle non attrezzate comunque destinate alla sosta dei mezzi degli ospiti.
Adempimenti dichiarativi da effettuare entro il 15 dicembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024, ha definito le modalità operative dell’aggiornamento. Gli adempimenti si articolano in due distinte categorie:
Aggiornamento geometrico tramite PreGeo
Il professionista incaricato deve predisporre un atto di aggiornamento geometrico PreGeo volto a:
- eliminare dalla cartografia catastale le sagome degli allestimenti mobili di pernottamento;
- individuare puntualmente le superfici destinate al pernottamento, distinguendo tra aree attrezzate e non attrezzate.
L’eliminazione delle sagome non altera l’estensione dell’unità immobiliare, ma consente una rappresentazione coerente con la nuova disciplina che esclude tali strutture mobili dal censimento.
Dichiarazione di variazione tramite Docfa
Contestualmente deve essere trasmesso un Docfa (Documento Catasto Fabbricati) per aggiornare i dati identificativi e la rendita. Il Docfa deve contenere:
- la planimetria aggiornata con la distinzione delle diverse tipologie di aree;
- la stima del valore di mercato di ciascuna area, determinata secondo i principi dell’estimo catastale;
- l’applicazione delle maggiorazioni previste dalla norma (+85% per aree attrezzate; +55% per aree non attrezzate);
- la nuova rendita catastale risultante dalla stima complessiva.
Decorrenza degli effetti
Per gli atti presentati entro il 15 dicembre 2025, la rendita rideterminata ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025, come stabilito dalla normativa.
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