Alla Consulta la questione di legittimità del contributo unificato per i ricorsi contro le multe

Pubblicato il 12 agosto 2010
Con ordinanza del 4 giugno 2010, il Giudice di pace di Fasano ha rimesso alla Consulta, ritenendola non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 con cui, attraverso l'introduzione del comma 6 bis nel D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è stata abolita l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi al Giudice di Pace ex articolo 23 della Legge 689/81. 

Il giusto processo – si legge nel testo del provvedimento - “non può svolgersi senza l’esercizio del diritto di difesa scevro da ogni limitazione anche di ordine economico”; per il giudice pugliese “il versamento del contributo unificato, conseguente alla rimossa esenzione, non appare assolvere allo scopo di “assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione”, apparendo introdotto “al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi”. Le norme ritenute violate sono gli articoli 24, 111 e 3 della costituzione.

La parola passa ora ai giudici della Corte costituzionale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy