Alla prestazione giornalistica va corrisposto il trattamento economico relativo

Pubblicato il 31 agosto 2011 L'attività giornalistica va intesa come “prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”.

Conseguentemente, la raccolta e la selezione, anche via telematica, di notizie con successiva lettura delle stesse via radio costituisce una prestazione di attività giornalistica a tutti gli effetti dalla quale discende, altresì, la natura giornalistica del rapporto di lavoro e la conseguente applicazione del relativo contratto collettivo nazionale.

E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17723 del 29 agosto 2011 pronunciato con riferimento ad una vicenda in cui una società si era opposta alla decisione con cui la Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto la natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed una dipendente condannandola alla corresponsione, a favore di quest'ultima, del trattamento economico corrispondente a quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica di redattore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto Pubblica amministrazione: le misure Giustizia in Gazzetta

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy