Alla prestazione giornalistica va corrisposto il trattamento economico relativo

Pubblicato il 31 agosto 2011 L'attività giornalistica va intesa come “prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione”.

Conseguentemente, la raccolta e la selezione, anche via telematica, di notizie con successiva lettura delle stesse via radio costituisce una prestazione di attività giornalistica a tutti gli effetti dalla quale discende, altresì, la natura giornalistica del rapporto di lavoro e la conseguente applicazione del relativo contratto collettivo nazionale.

E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17723 del 29 agosto 2011 pronunciato con riferimento ad una vicenda in cui una società si era opposta alla decisione con cui la Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto la natura giornalistica del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed una dipendente condannandola alla corresponsione, a favore di quest'ultima, del trattamento economico corrispondente a quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica di redattore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI: quando è possibile il ripristino dell’indennità? La parola alla Cassazione

27/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

27/08/2025

Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata

27/08/2025

Lavoro festivo e turni continuativi: la Cassazione fa chiarezza

27/08/2025

Fondo Dote Famiglia 2025: contributi sportivi per minori con ISEE basso

27/08/2025

Contratto preliminare: no all'Iva sul deposito cauzionale

27/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy