All'atto impositivo va allegata la sentenza

Pubblicato il 14 ottobre 2010
La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 18532 del 10 agosto scorso, ha statuito l'illegittimità di un atto con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto ad un contribuente l'imposta di registro relativa alla liquidazione di somme riferite ad una sentenza civile a cui, tuttavia, non era stata allegata la detta sentenza. 

Per la Corte, in particolare, l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000, è stabilito non solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell'azione dell'amministrazione fiscale, ma, “proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire piena ed immediata cognizione della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale”. 

Ed infatti, la mancata allegazione della sentenza richiamata implica una attività di ricerca da parte del contribuente che, comprimendo i termini previsti per predisporre una eventuale impugnativa, risulta pregiudizievole del diritto di difesa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus Giovani 2026 a tre vie: arrivano le prime indicazioni INPS

21/05/2026

Patto di non concorrenza nullo senza limiti territoriali chiari

21/05/2026

CCNL Pesca cooperativa non imbarcati - Accordo di rinnovo del 14/5/2026

21/05/2026

Ccnl Pesca cooperative personale non imbarcato. Rinnovo

21/05/2026

Contributi statali significativi: verifica su utilizzo delle risorse pubbliche

21/05/2026

Rottamazione cartelle: la lite tributaria non si estingue automaticamente

21/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy