Contributi statali significativi: verifica su utilizzo delle risorse pubbliche

Pubblicato il



Con il DPCM 26 marzo 2026, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 e vigente dal 4 giugno 2026, viene definito il perimetro applicativo dei cosiddetti contributi di entità significativa a carico dello Stato.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ossia la legge di Bilancio 2025, introducendo specifici obblighi di controllo e comunicazione per società, enti, organismi e fondazioni che ricevono risorse pubbliche rilevanti.

L’obiettivo del regolamento è quello di rafforzare il presidio sull’impiego dei contributi statali, verificando che le somme assegnate siano effettivamente utilizzate per le finalità di interesse pubblico o per i progetti per i quali sono state concesse. Si tratta, dunque, di un intervento che incide sia sui soggetti beneficiari sia sugli enti erogatori, chiamati a nuovi adempimenti di monitoraggio.

Quando un contributo è considerato “di entità significativa”

Il DPCM n. 84/2026 stabilisce che rientrano nella categoria dei contributi significativi quelli a carico dello Stato erogati da:

  • amministrazioni centrali dello Stato;
  • società direttamente possedute in misura maggioritaria dalle amministrazioni centrali, con esclusione delle società quotate ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e delle loro controllate;
  • enti pubblici non economici vigilati dalle amministrazioni centrali.

La qualificazione del contributo come significativo richiede, però, il rispetto di specifiche condizioni.

  1. Le risorse devono essere destinate alla realizzazione di finalità o progetti di interesse pubblico. Non è quindi sufficiente che vi sia un trasferimento economico a favore di un determinato soggetto: occorre che il contributo sia collegato a una finalità pubblica specifica o a un progetto individuato.
  2. Assume rilievo l’importo del contributo. Sono considerati significativi i contributi di importo superiore a un milione di euro annui. Tuttavia, il decreto estende l’ambito applicativo anche ai contributi di importo pari o inferiore a tale soglia quando rappresentano almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.

Questa seconda ipotesi è particolarmente rilevante per enti o organismi di dimensioni più contenute, per i quali anche un contributo inferiore al milione di euro può assumere un peso determinante nella struttura economico-finanziaria.

NOTA BENE: Ai fini del calcolo, precisa il regolamento, rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta. Ciò significa che la valutazione non si limita necessariamente a un unico trasferimento, ma può riguardare più contributi ricevuti dal medesimo beneficiario.

Le esclusioni previste

Il DPCM 26 marzo 2026, n. 84 delimita il campo di applicazione anche attraverso una serie di esclusioni. Non rientrano nella nozione di contributo di entità significativa, tra gli altri, i contributi:

  • destinati a una generalità di soggetti;
  • aventi natura corrispettiva, cioè collegati a una prestazione resa;
  • di carattere retributivo, indennitario o risarcitorio;
  • concessi sotto forma di credito d’imposta;
  • erogati a società quotate e alle loro controllate;
  • riconosciuti agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • erogati alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe;
  • destinati agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato.

La conseguenza dell’esclusione è rilevante: ai soggetti esclusi non si applicano le misure previste dall’articolo 1, comma 858, della legge n. 207/2024, relative al contenimento della spesa.

Applicazione dal 1° gennaio 2025

Il regolamento ha efficacia sui contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025. La decorrenza retroagisce quindi all’inizio dell’anno finanziario 2025, coerentemente con la previsione contenuta nella legge di Bilancio.

Il decreto prevede inoltre che resta ferma la possibilità, per i beneficiari, di rinunciare al contributo. Tale previsione assume rilievo soprattutto per quei soggetti che, ricevendo contributi qualificabili come significativi, sarebbero chiamati ad adeguarsi ai nuovi obblighi di verifica, comunicazione e controllo.

Verifiche affidate agli organi di controllo

Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda il ruolo dei collegi di revisione e dei collegi sindacali, anche in forma monocratica. Tali organi, nelle società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi di entità significativa, devono svolgere apposite attività di verifica.

La verifica deve accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto:

  • nel rispetto delle finalità per cui le somme sono state concesse;
  • oppure attraverso la realizzazione dei progetti previsti.

Non si tratta, quindi, di un controllo meramente formale sull’avvenuta percezione del contributo, ma di un’attività diretta a verificare la coerenza tra risorse ricevute, finalità dichiarate e impiego effettivo delle somme.

Gli organi di controllo dovranno trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione con le risultanze delle verifiche effettuate. Il termine fissato dal decreto è il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati.

Obbligo di costituire gli organi di controllo, se assenti

Il regolamento disciplina anche il caso in cui i soggetti beneficiari non dispongano già di un collegio di revisione o di un collegio sindacale. In tale ipotesi, gli organi di controllo devono essere costituiti, anche in forma monocratica, dagli stessi beneficiari dei contributi.

A tal fine, il decreto prevede che siano approvate le necessarie modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, così da consentire lo svolgimento degli adempimenti richiesti.

La disposizione è significativa perché può comportare, per alcuni enti o fondazioni, un adeguamento della propria struttura interna. L’obbligo non riguarda soltanto la fase di rendicontazione, ma anche l’organizzazione dei presidi di controllo necessari a garantire la tracciabilità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche ricevute.

Conseguenze in caso di mancata relazione o irregolarità

Il mancato invio della relazione alla Ragioneria generale dello Stato non resta privo di conseguenze.

Il decreto stabilisce che l’omissione, così come la comunicazione della mancata esecuzione del progetto o del mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso, viene valutata ai fini dell’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici nelle annualità successive.

In altri termini, la mancata osservanza degli obblighi di controllo e comunicazione può incidere sulla possibilità di accedere nuovamente a risorse pubbliche, o allo stesso contributo, qualora previsto per gli anni successivi.

La previsione introduce un meccanismo di responsabilizzazione dei beneficiari: la corretta gestione delle somme e la puntualità nella rendicontazione diventano elementi rilevanti per la continuità del sostegno pubblico.

Comunicazioni annuali da parte dei soggetti erogatori

Il DPCM n. 84 del 26 marzo 2026 pone obblighi anche in capo ai soggetti erogatori. Questi ultimi devono comunicare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli esiti dell’attività di ricognizione relativa ai beneficiari che, nel corso del precedente esercizio finanziario, hanno ricevuto contributi di entità significativa.

Si tratta di un adempimento funzionale alla costruzione di un quadro informativo aggiornato sui soggetti destinatari di contributi rilevanti e sulle risorse pubbliche assegnate. La ricognizione annuale consente, infatti, di individuare i beneficiari tenuti agli obblighi di verifica e di monitorare l’applicazione del regolamento.

Modalità telematiche e disposizioni operative

Il decreto demanda a un successivo atto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di trasmissione telematica della relazione degli organi di controllo e delle ulteriori disposizioni applicative e operative.

Tale atto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il MEF potrà inoltre aggiornare annualmente tali disposizioni, in modo da adeguare le modalità operative alle esigenze applicative emerse nel tempo.

Il regolamento stesso potrà essere periodicamente aggiornato sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di controllo e degli esiti delle ricognizioni effettuate dai soggetti erogatori.

Contenimento della spesa e maggiore trasparenza

Il DPCM n. 84 del 26 marzo 2026 si inserisce nel quadro delle misure previste dalla legge di Bilancio 2025 per estendere a determinati soggetti beneficiari di rilevanti contributi statali le regole di contenimento della spesa già previste dalla normativa vigente.

La logica dell’intervento è duplice:

  • da un lato, si intende garantire che le risorse pubbliche destinate a finalità o progetti di interesse generale siano effettivamente impiegate in modo coerente con l’atto di concessione;
  • dall’altro, si rafforza il sistema di trasparenza e responsabilità dei beneficiari, chiamati a dotarsi, se necessario, di adeguati organi di controllo.

Per società, enti, organismi e fondazioni interessati, il nuovo regolamento comporta quindi la necessità di verificare attentamente:

  • la natura del contributo ricevuto;
  • l’importo annuo complessivo delle somme percepite;
  • il rapporto tra contributi e dimensione economica del beneficiario;
  • l’eventuale presenza di cause di esclusione;
  • la sussistenza di un organo di controllo idoneo;
  • il rispetto dei termini per la relazione annuale.

Gli organi di controllo, a loro volta, saranno chiamati a svolgere un’attività di verifica sostanziale, finalizzata a redigere una relazione da trasmettere nei termini al MEF. La relazione diventa così lo strumento attraverso cui viene attestato il corretto impiego del contributo e, indirettamente, la capacità del beneficiario di gestire in modo conforme risorse pubbliche di importo rilevante.

Tabella di sintesi

Aspetto

Cosa prevede il DPCM 26 marzo 2026, n. 84

Finalità del decreto

Definire quali contributi statali sono considerati di entità significativa e introdurre controlli sul loro corretto utilizzo

Soggetti erogatori interessati

Amministrazioni centrali dello Stato, società direttamente possedute in misura maggioritaria da tali amministrazioni ed enti pubblici non economici vigilati

Beneficiari interessati

Società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi significativi a carico dello Stato

Quando il contributo è significativo

Quando è destinato a finalità o progetti di interesse pubblico e supera 1 milione di euro annui

Contributi fino a 1 milione di euro

Sono comunque significativi se rappresentano almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario

Contributi da considerare

Rilevano i contributi comunque percepiti, anche se ricevuti in forma disgiunta

Principali esclusioni

Contributi destinati a una generalità di soggetti, somme con natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, crediti d’imposta, contributi a società quotate e controllate, enti del Terzo settore, Onlus, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti religiosi con intesa con lo Stato

Decorrenza

Il decreto si applica ai contributi percepiti dal 1° gennaio 2025

Organi tenuti alla verifica

Collegi di revisione e collegi sindacali, anche in forma monocratica

Oggetto della verifica

Accertare che il contributo sia stato utilizzato nel rispetto delle finalità previste o per la realizzazione del progetto finanziato

Relazione al MEF

Gli organi di controllo devono trasmettere una relazione alla Ragioneria generale dello Stato

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito