All’ex coniuge il 40% del Tfr “matrimoniale”

Pubblicato il 30 luglio 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 15299/2007, ha ribadito che, in caso di divorzio, l’ex coniuge, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, ha diritto ad una percentuale del Tfr percepito dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. ha stabilito che il computo della quota dovuta si ottiene calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui esso è coinciso con il matrimonio. è tornata, dunque, a pronunciarsi sull’istituto di cui all’articolo 12-bis della legge 898/70, precisando che esso deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge qualora l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio.

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