Quando i boschi non sono luoghi di lavoro? I chiarimenti del Ministero
Pubblicato il 03 dicembre 2025
In questo articolo:
- Applicabilità del Titolo II ai luoghi del lavoro AIB
- La domanda principale: i boschi e le postazioni AIB sono luoghi di lavoro?
- Quadro normativo richiamato dalla Commissione
- Quando un terreno agricolo NON è luogo di lavoro
- La ratio dell’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d-bis
- Applicazione ai lavoratori antincendio boschivo
- Distinzione tra attività agricole e attività connesse
- Le conclusioni della Commissione
- FAQ
- Applicabilità del Titolo II nei contesti AIB, in breve
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L’Interpello n. 2, pubblicato dal Ministero del lavoro a seguito della seduta della Commissione per gli interpelli del 20 novembre 2025, offre un importante chiarimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’applicazione del Titolo II del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nei contesti operativi legati alla campagna antincendio boschivo.
L’interpello si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008, che attribuisce alla Commissione la funzione di esprimere pareri su quesiti di ordine generale relativi all’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il contesto normativo risulta particolarmente rilevante poiché il Titolo II disciplina in modo puntuale i requisiti strutturali e organizzativi dei luoghi di lavoro, includendo l’obbligo del datore di lavoro di garantire la conformità agli standard previsti dall’Allegato IV del decreto.
Tuttavia, lo stesso Titolo II individua anche alcune categorie di luoghi ai quali le disposizioni non si applicano, tra cui “campi, boschi e terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”, come stabilito dall’articolo 62, comma 2, lettera d-bis: proprio tale esclusione normativa costituisce l’elemento centrale del quesito sottoposto alla Commissione.
L’istanza di interpello è stata presentata dalla Regione Siciliana - assessorato della salute, attraverso il dipartimento per le attività sanitarie e l’osservatorio epidemiologico, in particolare dal Servizio 1 dedicato alla prevenzione secondaria, alle malattie professionali e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’interrogativo della Regione trae origine da una richiesta del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, responsabile dell’organizzazione e della gestione delle attività antincendio boschivo (AIB) sul territorio regionale, che ha evidenziato la necessità di un chiarimento interpretativo circa la qualificazione delle aree in cui operano i lavoratori AIB, in relazione all’obbligo o meno di applicazione dei requisiti del Titolo II.
Secondo quanto rappresentato dal Comando, infatti, il personale impiegato nella campagna antincendio boschivo è costituito da lavoratori stagionali rientranti nello “speciale elenco dei lavoratori forestali”, assunti con contratti riconducibili a un’azienda agricola ai sensi della normativa regionale.
Tali lavoratori svolgono attività di monitoraggio, vigilanza e intervento in aree boschive, spesso attraverso postazioni e vedette collocate in luoghi isolati o difficilmente accessibili.
Ne deriva la necessità di stabilire se tali aree debbano essere considerate “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, se occorra garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall’Allegato IV per quanto riguarda requisiti strutturali, vie di esodo, manutenzione degli impianti e condizioni igieniche.
L’oggetto del quesito è quindi duplice:
- da un lato, si intende comprendere l’effettivo ambito di applicazione dell’esclusione prevista dall’articolo 62, comma 2, lettera d-bis, con particolare riferimento ai luoghi operativi destinati alle attività AIB;
- dall’altro lato, si vuole chiarire se postazioni fisse, vedette, punti di osservazione o altre strutture utilizzate dai lavoratori possano essere qualificate come “pertinenze” dell’azienda agricola o forestale, e quindi rientrare nel concetto di luogo di lavoro ai sensi del Titolo II, oppure se debbano essere considerate aree non soggette agli obblighi previsti dal decreto.
L’interpello acquista rilevanza, ovviamente, non solo per la Regione siciliana ma anche per tutte le amministrazioni regionali e per gli enti che a livello nazionale gestiscono la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. L’interpretazione del Titolo II, infatti, incide direttamente sugli obblighi organizzativi dei datori di lavoro, sulla progettazione dei presidi AIB, sulle misure di tutela da adottare e, più in generale, sul modello di gestione della sicurezza in un settore caratterizzato da elevati livelli di rischio ambientale e operativo.
In questo quadro, il parere della Commissione costituisce un punto di riferimento essenziale per interpretare correttamente la normativa e per definire i limiti dell’applicazione del Titolo II rispetto alle attività svolte nei boschi e nei terreni agricoli. La chiarezza interpretativa è fondamentale per assicurare sia la conformità normativa da parte degli enti coinvolti sia la tutela effettiva dei lavoratori impegnati nelle attività antincendio boschivo.
Applicabilità del Titolo II ai luoghi del lavoro AIB
L’Interpello n. 2/2025 affronta un tema particolarmente rilevante per la gestione della sicurezza nelle attività antincendio boschivo (AIB): stabilire se i boschi, le postazioni di avvistamento e le altre aree utilizzate dal personale AIB debbano essere qualificati come “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, con conseguente applicazione dei requisiti tecnici e organizzativi previsti dalla normativa. La necessità di un chiarimento deriva dalla peculiarità del contesto operativo dell’antincendio boschivo, caratterizzato da attività svolte in luoghi naturali, isolati e privi di infrastrutture permanenti. Questi elementi rendono fondamentale definire in modo preciso quali obblighi ricadano sul datore di lavoro e quali disposizioni del decreto trovino effettivamente applicazione in tali contesti.
La richiesta di interpello è stata avanzata dalla Regione siciliana a seguito della domanda formulata dal Comando del Corpo Forestale regionale, che coordina la campagna antincendio boschivo e gestisce il personale incaricato delle attività di prevenzione, monitoraggio e intervento sugli incendi.
Il Corpo Forestale ha rappresentato l’esigenza di comprendere come interpretare il Titolo II in relazione ai luoghi in cui operano i lavoratori stagionali AIB.
Questi soggetti svolgono la loro attività in aree remote, spesso prive di strutture fisse, quali torrette di avvistamento, vedette, punti di osservazione o postazioni temporanee collocate all’interno dei boschi. La questione nasce dal dubbio se tali siti rientrino o meno nella definizione di “luogo di lavoro”, considerando l’esclusione prevista dalla normativa per i “campi, boschi e terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.
La domanda principale: i boschi e le postazioni AIB sono luoghi di lavoro?
L’interrogativo centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 62, comma 2, lettera d-bis del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
Ebbene, il Corpo Forestale stesso ha chiesto se tale esclusione comporti che tutte le aree boschive utilizzate per le operazioni AIB siano automaticamente escluse dall’ambito dei “luoghi di lavoro”; il dubbio investe anche la qualificazione delle vedette AIB, spesso costituite da piccole strutture fisse, e delle postazioni operative, in alcuni casi attrezzate e utilizzate come punti di osservazione o presidio.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’inquadramento giuridico dei lavoratori impiegati nella campagna antincendio boschivo.
Il Corpo Forestale ha precisato che si tratta di lavoratori agricoli stagionali, iscritti nello specifico elenco dei lavoratori forestali e assunti tramite comunicazione obbligatoria come lavoratori di un’azienda agricola. Tale qualificazione contrattuale incide sull’interpretazione dell’articolo 62, poiché l’esclusione di boschi e terreni agricoli si applica unicamente ai lavoratori e alle attività riconducibili a un’impresa agricola o forestale, secondo la definizione dell’articolo 2135 del Codice civile. La questione diventa quindi stabilire se le attività AIB rientrino in tali definizioni o se, invece, costituiscano attività “connesse” o “esterne” ai contesti agricoli, con conseguente applicabilità delle disposizioni del Titolo II.
Quadro normativo richiamato dalla Commissione
Per rispondere in modo corretto al quesito, la Commissione ha richiamato un articolato insieme di norme e pronunce giurisprudenziali che definiscono l’ambito di applicazione del Titolo II e il concetto di “luogo di lavoro”.
Definizione di luogo di lavoro (art. 62 D.Lgs. 81/2008)
L’articolo 62 definisce i luoghi di lavoro come gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro, situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché le aree di pertinenza dell’azienda accessibili ai lavoratori. La norma individua inoltre alcune categorie di luoghi escluse dal Titolo II, tra cui i boschi e i terreni agricoli appartenenti a un’azienda agricola o forestale. Tale esclusione ha natura oggettiva e presuppone che le attività svolte siano effettivamente riconducibili alle attività agricole definite dal Codice civile.
Requisiti di salute e sicurezza (art. 63 e Allegato IV)
L’articolo 63 richiede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell’Allegato IV, che disciplina parametri fondamentali quali:
- condizioni strutturali e microclimatiche;
- vie di fuga e uscite di emergenza;
- illuminazione e aerazione;
- manutenzione di impianti e attrezzature;
- sicurezza degli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione.
L’applicazione o meno di tali requisiti dipende dalla qualificazione dell’area come luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 62.
Obblighi del datore di lavoro (art. 64)
Il datore di lavoro deve garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza, adeguatamente mantenuti e salubri. L’articolo 64 impone obblighi specifici che diventano applicabili solo se l’area rientra nella definizione normativa di luogo di lavoro.
Ambito della vigilanza nei luoghi delle Forze armate e di polizia (art. 13)
L’articolo 13 disciplina la vigilanza in settori particolari, ma è richiamato dalla Commissione per delineare il quadro generale della ripartizione delle competenze in materia di controlli e verifiche, soprattutto nei contesti operativi che coinvolgono strutture pubbliche e forze istituzionali come il Corpo Forestale.
Definizione di imprenditore agricolo e attività agricole (art. 2135 c.c.)
L’articolo 2135 definisce le attività agricole, comprendendo coltivazione, selvicoltura e allevamento, ma anche attività connesse, quali manipolazione, trasformazione, commercializzazione e servizi che utilizzano in modo prevalente risorse dell’azienda agricola. Questa definizione è fondamentale per comprendere se l’attività AIB possa rientrare nell’ambito agricolo oppure se debba essere considerata attività distinta, con conseguente applicabilità delle disposizioni del Titolo II.
Quando un terreno agricolo NON è luogo di lavoro
L’Interpello n. 2/2025 fornisce un chiarimento fondamentale sull’ambito di applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, affrontando un punto centrale: stabilire quando un terreno agricolo o boschivo possa essere escluso dalla definizione di “luogo di lavoro” ai sensi dell’articolo 62 del decreto.
La Commissione ha sviluppato la propria analisi partendo dalla ratio della norma, integrandola con la giurisprudenza della Cassazione e applicandola in modo specifico al settore dell’antincendio boschivo (AIB). La valutazione approfondita consente di individuare i criteri che determinano l’esclusione o l’applicabilità delle regole previste per i luoghi di lavoro, fornendo così un quadro interpretativo utile per tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione delle attività AIB.
La ratio dell’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d-bis
L’articolo 62, comma 2, lettera d-bis del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il Titolo II non si applica ai campi, boschi e terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
La Commissione evidenzia che tale previsione non ha carattere generico, ma risponde a una precisa ratio legislativa: il legislatore ha infatti ritenuto che i luoghi naturali in cui si svolgono attività proprie dell’agricoltura e della selvicoltura non potessero essere assoggettati ai requisiti strutturali previsti per i luoghi di lavoro, poiché tali attività si svolgono in contesti privi per loro natura di edifici, infrastrutture e impianti permanenti.
In questi casi, imporre il rispetto dei requisiti dell’Allegato IV risulterebbe incompatibile con la struttura stessa dell’attività agricola o forestale, che si caratterizza per operazioni eseguite all'aperto, su terreni non edificati e in condizioni ambientali variabili. La norma è quindi finalizzata a evitare un’applicazione distorta della disciplina, mantenendo l’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma senza imporre parametri strutturali non applicabili al contesto rurale.
Applicazione ai lavoratori antincendio boschivo
La Commissione ha esaminato se la stessa ratio sia applicabile alle attività AIB. Il personale AIB opera nei boschi, spesso in aree prive di infrastrutture, svolgendo attività di sorveglianza, avvistamento incendi e primo intervento. Tuttavia, la Commissione sottolinea che per poter invocare l’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d-bis, non è sufficiente che l’attività si svolga in un bosco. È necessario che il lavoratore operi nell’ambito di un’attività agricola o forestale in senso stretto, cioè rientrante nelle categorie indicate dall’art. 2135 del Codice civile.
Le attività AIB non sono attività agricole in senso tecnico, né sono attività connesse alla coltivazione del fondo o alla selvicoltura. Si tratta invece di attività di tutela ambientale, protezione civile e prevenzione dei rischi naturali. Pur essendo svolte nei boschi, esse non condividono la finalità produttiva propria del settore agricolo. Per questo motivo, il semplice fatto che un lavoratore operi in un bosco non implica automaticamente l’esclusione dal Titolo II.
La Commissione evidenzia dunque come l’esclusione devebba essere interpretata in modo restrittivo e non pòssa essere estesa ad attività estranee al ciclo agricolo.
Distinzione tra attività agricole e attività connesse
Per comprendere il perimetro dell’esclusione, è essenziale distinguere tra:
- attività agricole in senso proprio, che comprendono coltivazione, selvicoltura e allevamento;
- attività connesse, che includono trasformazione dei prodotti, servizi resi tramite l’utilizzo delle risorse aziendali e altre attività complementari;
- attività non agricole, come la prevenzione degli incendi boschivi, che pur svolgendosi in aree rurali non appartengono al ciclo produttivo agricolo.
Questa distinzione è determinante per definire quando un luogo possa essere qualificato come “non-luogo di lavoro” ai sensi dell’art. 62. Le attività AIB, pur effettuate da lavoratori talvolta inquadrati come forestali, non rispondono alla definizione dell’art. 2135 c.c., e dunque non possono beneficiare automaticamente dell’esclusione prevista per i terreni agricoli.
Le conclusioni della Commissione
Dopo aver analizzato il contesto normativo e giurisprudenziale, la Commissione ha espresso una conclusione puntuale applicabile ai quesiti di ordine generale sollevati dalla Regione Siciliana.
Terreni esterni all’area edificata come non-luoghi di lavoro
La Commissione ribadisce che, nei casi in cui un’azienda agricola o forestale svolga attività riconducibili all’art. 2135 c.c., i terreni esterni all’area edificata non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II. Ciò significa che i boschi, in quanto tali, non rientrano tra i luoghi per i quali è richiesta la conformità ai requisiti strutturali dell’Allegato IV. Tale interpretazione, però, può essere applicata solo alle attività agricole o forestali in senso tecnico, e non può essere estesa automaticamente alla campagna AIB, che non costituisce attività agricola.
Conseguenze operative per postazioni, vedette e aree AIB
Un punto di particolare interesse riguarda le postazioni AIB, quali torrette, vedette e punti di osservazione. La Commissione non le esclude in modo automatico dal novero dei luoghi di lavoro. La loro qualificazione dipende dalla loro natura e dalla loro destinazione funzionale:
- se si tratta di strutture fisse, installate dall’amministrazione e destinate a ospitare lavoratori, esse possono essere considerate luoghi di lavoro e quindi soggette al Titolo II;
- se si tratta di punti di presidio mobili o temporanei, privi di infrastrutture e non destinati all’uso continuativo, possono essere assimilati ai contesti naturali esclusi dal Titolo II.
Ciò comporta che i datori di lavoro impegnati nella gestione della campagna AIB devono effettuare una valutazione caso per caso, distinguendo tra strutture effettivamente adibite come luoghi di lavoro e semplici aree naturali in cui si svolge l’attività.
NOTA BENE: la Commissione evidenzia un limite fondamentale del proprio intervento: essa può rispondere esclusivamente a quesiti di carattere generale. Non può quindi pronunciarsi su singole situazioni operative, né valutare la conformità di specifiche postazioni AIB. Ogni amministrazione o datore di lavoro è pertanto tenuto a effettuare una valutazione tecnica autonoma, basata sulla natura e sulle caratteristiche della struttura o dell’area utilizzata.
FAQ
1. I boschi possono essere considerati luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008?
In generale, i boschi non sono considerati luoghi di lavoro quando sono parte di un’azienda agricola o forestale che svolge attività rientranti nell’articolo 2135 del Codice civile. L’esclusione deriva dall’articolo 62, comma 2, lettera d-bis del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, per attività non agricole – come le operazioni antincendio boschivo – l’esclusione non si applica automaticamente.
2. Le postazioni AIB e le vedette sono sempre escluse dal Titolo II?
No. Le postazioni AIB e le vedette possono essere considerate luoghi di lavoro se costituiscono strutture fisse, idonee a ospitare personale e riconducibili all’organizzazione dell’attività lavorativa. In tali casi si applicano i requisiti di sicurezza del Titolo II. Le postazioni mobili o temporanee collocate in aree naturali, invece, possono rientrare nell’esclusione prevista dall’art. 62.
3. Le attività AIB rientrano tra le attività agricole o connesse dell’art. 2135 c.c.?
No. Le attività AIB sono attività di tutela ambientale e protezione civile. Non fanno parte del ciclo produttivo agricolo e, quindi, non possono beneficiare automaticamente dell’esclusione prevista per i terreni agricoli.
4. Chi è responsabile di valutare se una postazione AIB è un luogo di lavoro?
Il datore di lavoro o l’ente che gestisce il personale AIB deve effettuare una valutazione caso per caso, considerando natura della struttura, utilizzo previsto, permanenza del personale e finalità operativa.
5. Quali requisiti si applicano se una postazione AIB è considerata luogo di lavoro?
Nel caso in cui la postazione sia qualificata come luogo di lavoro, si applicano i requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008: sicurezza strutturale, vie di esodo, idonee condizioni igieniche, manutenzione di impianti e dispositivi.
6. La Commissione può esprimersi su casi specifici, come singole vedette o torri AIB?
No. La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, può fornire chiarimenti esclusivamente su questioni generali. La valutazione tecnica delle singole postazioni spetta ai datori di lavoro e ai responsabili della sicurezza.
7. I lavoratori stagionali AIB, pur essendo inquadrati come lavoratori agricoli, rientrano nell’esclusione del Titolo II?
No. L’inquadramento contrattuale non determina automaticamente l’esclusione. Ciò che rileva è la natura dell’attività svolta, che nel caso dell’AIB non coincide con quelle agricole o forestali indicate dall’art. 2135 c.c.
Applicabilità del Titolo II nei contesti AIB, in breve
|
Fattispecie |
Condizione |
Applicabilità del Titolo II |
Note esplicative |
|---|---|---|---|
|
Bosco o terreno agricolo utilizzato per attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. |
Sì |
Non applicabile |
Rientra nell’art. 62, comma 2, lett. d-bis: esclusione per aree agricole naturali. |
|
Bosco utilizzato per attività AIB (non agricole) |
Sì |
Possibilmente applicabile |
L’esclusione non è automatica. Dipende dalla presenza di strutture lavorative. |
|
Postazione AIB fissa (torre, vedetta, cabina) |
Sì |
Applicabile |
Struttura destinata a ospitare lavoratori; considerata luogo di lavoro. |
|
Postazione AIB mobile o temporanea |
Sì |
Non sempre applicabile |
Se priva di struttura e assimilabile a terreno naturale, può rientrare nell’esclusione. |
|
Attività riconducibile all’antincendio boschivo |
No (non agricola) |
Non esclusa automaticamente |
Attività di protezione civile; necessaria valutazione specifica. |
|
Area di pertinenza di un’azienda agricola (depositi, magazzini, cortili) |
Sì |
Applicabile |
Le pertinenze aziendali sono sempre luoghi di lavoro. |
|
Lavoratore AIB inquadrato come agricolo |
Sì |
Non determinante |
L’inquadramento contrattuale non incide sulla classificazione del luogo. |
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