Allontanamento dalla casa familiare. La Consulta estende le tutele

Pubblicato il 17 dicembre 2018

Consulta: la competenza del tribunale ordinario va estesa alle lesioni volontarie lievissime commesse nei confronti di tutte le vittime di violenze domestiche, con contestuale possibilità di disporre la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.

Anche su lesioni lievissime al figlio naturale decida il Tribunale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che attribuisce al giudice di pace la competenza sul reato, tentato o consumato, di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale.

Si tratta dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del convertito Decreto-legge n. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere).

Con quest’ultimo provvedimento, il legislatore aveva trasferito il reato di lesioni lievissime dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, al fine di elevare il livello di repressione della violenza domestica.

Anche per questa fattispecie, considerata un reato-spia di violenze più gravi e abituali, veniva così resa possibile l’adozione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, interdetti al giudice di pace trattandosi di misura cautelare personale.

Tuttavia, incomprensibilmente, dalla competenza del giudice ordinario era rimasto escluso il reato di lesioni lievissime contro il figlio naturale.

Di conseguenza, si era venuto a creare un regime differenziato rispetto al figlio adottivo, regime sottoposto all’esame della Corte costituzionale e ritenuto da quest’ultima irragionevole nonché lesivo del principio di uguaglianza e discriminatorio.

La declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018, ha prodotto anche un effetto estensivo rispetto ad altri soggetti vittime di violenza domestica, con il risultato di rafforzarne la tutela.

Estensione per tutte le vittime di violenze domestiche

In via consequenziale, infatti, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, anche nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, del Codice penale, per fatti commessi contro gli ascendenti e i discendenti nonché quando la violenza è rivolta al coniuge, anche se separato o divorziato, all’altra parte dell’unione civile, ancorché cessata, alla persona legata al colpevole da un rapporto affettivo e con lui convivente in modo stabile.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy