Alterazione del tagliando assicurativo: è irrilevante che il falso contrassegno sia scaduto

Pubblicato il 11 ottobre 2010
Confermata da parte dei giudici della Quinta sezione penale di Cassazione – sentenza n. 35090 del 29 settembre 2010 – la condanna impartita dalla Corte d'appello di Palermo nei confronti di un automobilista che aveva alterato il contrassegno assicurativo del quale aveva fatto uso per la circolazione. 

L'uomo si era opposto alla pronuncia dei gradi di merito sostenendo, in primo luogo, che la querela fosse nulla per insussistenza del potere di rappresentanza in capo a chi l'aveva sporta in quanto lo stesso non era né il legale rappresentante, né il procuratore speciale della compagnia. Sul punto, la Corte ha sottolineato che per la legittimazione alla querela fosse in realtà sufficiente il possesso di procura notarile, anche se conferita in via preventiva. Per quanto riguarda l'altro profilo contestato dall'automobilista, e cioè che il falso posto in essere fosse, in realtà, innocuo in quanto la data apparente indicata nel contrassegno come scadenza della copertura assicurativa era già venuta a maturazione all'epoca dell'accertamento, i giudici di legittimità ne hanno sottolineato l'irrilevanza essendo indubitabile che la contraffazione fosse idonea a ledere il bene giuridico della pubblica fede.
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