Amianto, notifica e piano di lavoro a ASL o INL?

Pubblicato il 03 luglio 2025

È stata avviata un'interlocuzione tra Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e Coordinamento tecnico delle regioni con l'obiettivo di concordare una procedura che fornisca indicazioni operative per le attività di vigilanza e controllo, definisca regole comuni per evitare eventuali sovrapposizioni tra organi di vigilanza e disciplini l'accesso da parte dell'INL alle notifiche amianto e ai piani di demolizione.

Lo rende noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’Interrogazione n. 5-04093, presentata dall’on. Walter Rizzetto (FdI) in data 13 giugno 2025, in merito all’identificazione univoca dell’organo legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro amianto da parte delle imprese.

Notifica amianto: quadro normativo e criticità

Gli articoli 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilivano che le imprese dovessero inviare le notifiche e i piani di lavoro relativi all’amianto esclusivamente all’organo di vigilanza territorialmente competente, storicamente identificato nelle ASL/ATS. Tale prassi consolidata era stata confermata, nel tempo dalle circolari dell’INL n. 3/2021 e n. 4/2021.

Inoltre, la disciplina del sistema di vigilanza sanitaria e territoriale (DPR 616/1977, Legge 833/1978,  accordi Stato-regioni) attribuisce alle Asl la competenza in materia di igiene e salute pubblica, compresa la vigilanza tecnica sulle attività comportanti esposizione ad amianto.

La legge n. 215 del 17 dicembre 2021, attribuendo all'Ispettorato nazionale del lavoro poteri ispettivi generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha di fatto determinato una fase di incertezza mettendo in discussione la predetta prassi.

Pur in assenza di un formale aggiornamento del riferimento all'«organo di vigilanza competente per territorio» contenuto nel decreto legislativo n. 81 del 2008, alcune strutture territoriali dell'INL hanno iniziato a sostenere una propria competenza diretta anche nella fase preventiva, richiedendo la trasmissione del piano di lavoro e prospettando sanzioni nei confronti delle imprese che abbiano inviato il piano esclusivamente alla Asl competente, come da prassi consolidata.

Questa situazione introduce un «doppio canale» di presentazione «Piani» e genera interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale, confusione tra gli operatori del settore amianto e potenziale duplicazione dei controlli e rischi sanzionatori per le imprese in buona fede.

È stato inoltre evidenziato che, sebbene gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rivestano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, non sono attualmente tenuti a seguire percorsi formativi obbligatori e specialistici in materia di amianto. Tuttavia, l’analisi e la valutazione dei piani di lavoro inerenti all’amianto richiedono competenze tecniche approfondite e specifiche, la cui assenza potrebbe compromettere l’adeguatezza dell’attività ispettiva

A chi spetta la competenza?

Con l’Interrogazione n. 5-04093, l’on. Rizzetto chiede pertanto:

Risposta del Governo: ASL competente in attesa di criteri

Il Ministero del Lavoro fa presente che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021, che ha esteso la competenza dell'INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi, per «organo di vigilanza», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve intendersi sia ASL che INL.

Il documento proposto dal tavolo tecnico, INL – Coordinamento regioni e approvato in Conferenza Stato-regioni «del 27 luglio 2022 n. 142» definisce un sistema di regole volte a favorire il coordinamento operativo tra Regioni/ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’ambito dell’attività ispettiva. In particolare, l’accordo si concentra su aspetti fondamentali quali la programmazione congiunta degli interventi, la condivisione di circolari operative e la formazione del personale ispettivo, quest’ultima erogata direttamente dal Ministero della Salute per entrambi i profili ispettivi – ASL e INL.

L’intento dell’accordo è rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo un approccio integrato e sinergico tra le istituzioni coinvolte.

Inoltre, per garantire l’omogenea applicazione della normativa vigente, il tavolo tecnico è incaricato di individuare criteri e modalità di ripartizione delle competenze tra gli organi di vigilanza, con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 che prevedono l’espressione di un parere o il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza – tra cui rientrano anche le comunicazioni previste dagli articoli 250 e 256. In attesa della definizione di tali criteri, resta confermata la competenza delle ASL a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa.

È tuttavia in corso un'interlocuzione tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Coordinamento tecnico delle Regioni, finalizzata alla definizione di una procedura condivisa che stabilisca indicazioni operative uniformi per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. L’obiettivo è prevenire sovrapposizioni tra i diversi organi competenti, garantire il coordinamento tra le istituzioni coinvolte e regolamentare l’accesso dell’INL alle notifiche relative all’amianto e ai piani di demolizione

Direttiva UE in materia di esposizione all’amianto

Il Ministero del lavoro ha infine segnalato che, affinché sia individuato con chiarezza l'organo unico legittimato a ricevere la notifica e il piano di lavoro ai sensi della vigente normativa, è in corso il recepimento della Direttiva UE 2023/2668, che aggiornerà il Titolo IX, Capo III del D.lgs. 81/2008 in materia di esposizione all’amianto.

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