Amianto. Prorogato al 30 giugno 2015 il termine per chiedere il beneficio previdenziale

Pubblicato il 13 aprile 2015 L’art. 10, c. 12-vicies bis, D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge n. 11/2015, ha prorogato il termine per la presentazione all’INPS delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto previsto dall’art. 1, c. 115, Legge n. 190/2014.

Con messaggio n. 2489 del 10 aprile 2015, l’INPS ricorda che, stante quanto sopra, entro il 30 giugno 2015, i lavoratori dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 47, D.L. n. 269/2003, possono presentare domanda per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata.

Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.
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