Ammenda a carico del genitore se il figlio è assente a scuola

Pubblicato il 15 marzo 2012 I giudici di legittimità – sentenza n. 9892 del 14 marzo 2012 – hanno rideterminato l’importo dell’ammenda impartita dal Giudice di pace ad una madre che, in qualità di genitore esercente la patria podestà, non aveva dato seguito all'obbligo scolastico nei confronti del figlio minore, risultato assente, senza un motivo giustificato, ben 84 giorni su 113 dell'anno scolastico.

Secondo la terza sezione penale della Cassazione, l'ammontare minimo dell'ammenda andava individuato in base al principio generale di cui all'articolo 26 del Codice penale, mentre la pena edittale minima su cui applicare l'eventuale riduzione per le attenuanti generiche era di 20 euro.

Nella specie, la violazione di legge insita nella decisione del Giudice di pace - che aveva preso in considerazione, quale pena minima, l’importo di 15 euro - implicava un annullamento della decisione impugnata limitatamente alla pena.
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