Amministratore di fatto prosciolto se non sussiste la prova della sua ingerenza all'epoca dei fatti

Pubblicato il 07 giugno 2011 Con sentenza n. 22334 depositata lo scorso 6 giugno 2011, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo impartita dai giudici di merito nei confronti del legale rappresentante e del direttore di un hotel che, nella primavera del 2004, era stato oggetto di un incendio in conseguenza del quale erano morti tre turisti.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza, tra le quali quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l'emergenza.

Annullata, per contro, la condanna precedentemente pronunciata anche nei confronti dell'amministratore di fatto; in questo caso, la Corte ha ritenuto che la responsabilità non potesse essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l'incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell'hotel prima dell'incendio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy