Amministratore giudiziario. Per gli iscritti all’Albo il compenso è fissato in base alle tariffe professionali

Pubblicato il 28 agosto 2013 Accogliendo il ricorso presentato da dei professionisti che svolgevano la funzione di custodi nominati nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la Corte di Cassazione – sentenza n. 35634 del 27 agosto 2013 - contraddicendo il precedente parere espresso dai giudici di merito, sostiene che se un professionista iscritto ad un Albo ricopre il ruolo di amministratore di beni sequestrati, il compenso a lui spettante non può essere fissato sulla base delle tariffe locali, dovendo essere applicati gli onorari previsti dall’apposita disciplina di riferimento per gli avvocati, commercialisti, ecc..

Dunque, per la liquidazione dei compensi dei professionisti tutelati da appositi regolamenti adottati da decreti ministeriali della Giustizia, non si può far riferimento alla circolare interna del Tribunale, che rinvia al “criterio di scomposizione”, ma ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 575/1965, che prevede una serie di parametri oggettivi a cui il tribunale deve attenersi per fissare gli onorari dei custodi e amministratori (valore commerciale patrimonio amministrato,opera prestata, risultati ottenuti, le tariffe professionali o locali e gli usi), è necessario far riferimento alle tariffe professionali esistenti per le diverse categorie di iscritti agli albi.

Il rinvio alle tariffe locali oltre che a quelle professionali, è ammesso dai Supremi giudici al fine di consentire di scegliere l’”uomo giusto” per ricoprire determinati incarichi non solo tra le persone iscritte agli albi professionali, ma anche tra coloro che “abbiano comprovata esperienza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati”.

Nel caso la scelta dovesse, invece, ricadere sui professionisti regolamentati, la normativa secondaria della rispettiva categoria deve prevalere sulla circolare del dirigente dell'Ufficio giudiziario.
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