Per la Corte di cassazione, il giudice tutelare può anche imporre, mediante provvedimento di nomina di amministrazione di sostegno o anche successivamente, una limitazione della capacità di testare e di donare del beneficiario.
Questo, qualora le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà.
Lo ha sancito la Prima sezione civile, con ordinanza n. 12460 del 21 maggio 2018, con la quale è stato definitivamente confermato il provvedimento con cui il giudice tutelare aveva nominato un amministratore di sostegno in favore di un uomo, estendendo a quest’ultimo anche le limitazioni e i divieti previsti dal Codice civile nei confronti degli interdetti con riguardo alla capacità di donare e testare.
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