Opposizione al diniego gratuito patrocinio. Istanza non riproponibile

Pubblicato il 13 giugno 2017

Non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in seno ad un sub – procedimento introdotto dall’opposizione al diniego dell’ammissione. Ove presentata, detta istanza non dà luogo alla sequenza descritta dall’art. 126 D.p.r. n. 115/2002, che presuppone, invece, la pendenza di un procedimento principale quale sede dell’istanza medesima. Infine, il provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione in replica all'istanza, non è autonomamente impugnabile.

E’ tutto quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, respingendo il ricorso di un soggetto che, vedendosi respinta dal Tribunale di sorveglianza l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva proposto impugnazione avverso il rigetto, contestualmente presentando una nuova ed autonoma richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, che tuttavia non veniva accolta dal Giudice procedente. Dinnanzi a questo ulteriore rigetto, l’attuale ricorrente proponeva dunque opposizione al Presidente del Tribunale, il quale a sua volta dichiarava di non doversi deliberare, non essendo previsto alcun rimedio impugnatorio avverso il provvedimento contestato. Posizione, questa, dunque confermata dalla Corte Suprema con sentenza n. 29069 del 12 giugno 2017.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: in GU le Linee Guida sui canali interni di segnalazione

30/12/2025

IA nel mondo del lavoro: le linee guida ministeriali

30/12/2025

Legge di Bilancio 2026: cosa cambia su pensioni e previdenza complementare

30/12/2025

Inail, copertura assicurativa confermata per i magistrati onorari

30/12/2025

Nuove ritenute e incentivi limitati alle imprese nella Legge di bilancio 2026

30/12/2025

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti sulla cessione a terzi

30/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy