Ammissione alla gara. Ricorso incidentale, termine di decorrenza

Pubblicato il 15 novembre 2017

Il termine per proporre ricorso incidentale avverso il provvedimento di ammissione di altro concorrente in una gara d’appalto, inizia a decorrere – ex art. 42 comma 1 D.Lgs. n. 104/2010 – dalla notifica del ricorso principale e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione, pubblicato nel profilo del committente.

E’ quanto, in sintesi, enunciato dal Consiglio di Stato, sezione terza, sancendo la tempestività del ricorso incidentale (dapprima dichiarato irricevibile poiché tardivo) avanzato in primo grado da una società concorrente, avverso la determinazione con cui la stazione appaltante aveva ammesso altra società al prosieguo della procedura di gara, anziché escluderla.

Non compromessa la ratio del rito superaccelerato

Orbene, chiarisce in proposito il Collegio amministrativo, la previsione di un rito superaccelerato introdotto dall’art. 204 comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione, trova la sua ratio nell’esigenza, da un lato, di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione; dall’altro, di evitare l’impugnazione dell’aggiudicazione per vizi derivati dalla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara. Ciò al fine di scongiurare possibili regressioni del procedimento alla fase di ammissione, con grave pregiudizio in termini di speditezza ed economicità dello svolgimento della gara.

Dal punto di vista della ratio legis, va precisato che la decorrenza del termine di introduzione dell’impugnativa incidentale dalla notifica del ricorso principale (piuttosto che dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione che si va ad impugnare), non pare compromettere il conseguimento dell’obiettivo essenziale avuto di mira dal legislatore del rito superaccelerato, restando comunque ferma – si legge nella sentenza n. 5182 del 10 novembre 2017 - la preclusione all’attivazione di detto rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure riferite alla fase di ammissione.

 

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