Anac: nuovo regolamento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

Pubblicato il 27 agosto 2025

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che, durante l’adunanza del 30 luglio 2025, il Consiglio ha approvato il regolamento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, Delibera n. 334, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

Il regolamento approvato con Delibera 334/2025 stabilisce i criteri e le procedure per ottenere la qualificazione nelle diverse fasi della contrattualistica pubblica: progettazione, affidamento ed esecuzione.

Prevede inoltre l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante qualificata quando l’amministrazione non possiede i requisiti richiesti, e introduce la possibilità della qualificazione con riserva, pensata per consentire un graduale adeguamento agli standard previsti.

La qualificazione è obbligatoria per l’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 500 mila euro e per servizi e forniture che eccedano le soglie degli affidamenti diretti.

In sintesi, il Regolamento ANAC disciplina tre ambiti principali:

Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di qualificazione deve essere inoltrata esclusivamente tramite il servizio online “Qualificazioni stazioni appaltanti”, accessibile nell’area riservata del portale ANAC.
Ogni altra forma di trasmissione comporta l’irricevibilità della domanda.

I requisiti che non risultano verificabili direttamente dall’Autorità attraverso le proprie banche dati devono essere dichiarati dal RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) mediante apposita autocertificazione.

È compito del RASA acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare la veridicità delle informazioni dichiarate.

Qualora vengano rese dichiarazioni false o artificiosamente volte a ottenere la qualificazione senza possederne i presupposti, l’Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 11, del Codice 36/2023 e dall’art. 12 dell’Allegato II.4.

La qualificazione si considera conseguita dalla data in cui la domanda è registrata nel sistema informatico predisposto dall’ANAC.

Requisiti di qualificazione

I requisiti sono articolati in criteri e punteggi:

Formazione e aggiornamento

Il regolamento dedica particolare attenzione al criterio della formazione:

Allegati
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