Anche colpire un singolo individuo può essere attentato

Pubblicato il 12 agosto 2015

Con sentenza n. 34782 depositata l'11 agosto 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha in parte respinto il ricorso presentato da due imputati, condannati ex art. 280 comma 2 c.p. (in concorso con altri reati) per aver attentato, per finalità di terrorismo ed eversione, all'incolumità dell'amministratore di una nota s.p.a., impegnata nell'utilizzo di energia nucleare. 

Avverso la condanna, la difesa sollevava diversi motivi di censura; tutti volti a negare la configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 280 c.p.

Nel respingere le censure, la Cassazione ha chiarito che anche la lesione di una singola persona (come nel caso di specie), nella ricorrenza della finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, è idonea a configurare la fattispecie di reato in esame. Ciò è tra l'altro deducibile – suggerisce la Corte – anche dal dato letterale della norma incriminatrice, in cui il legislatore ha utilizzato il termine "persona" al singolare.

Il bene giuridico tutelato dalla norma, ben può essere quello della vita e della incolumità del singolo, nel caso entrino in gioco le due essenziali finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (come richieste ex art. 280 c.p.) di modo che dette finalità divengano l'effettivo scopo del colpire quella determinata persona.

In altre parole, perché una condotta sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 280 c.p., non è rilevante che l'agente abbia colpito una persona ben determinata, perché selezionata come obiettivo simbolico in virtù della funzione svolta. Ciò che va accertato, semmai, è che l'attacco alla incolumità ed alla vita sia stato posto in essere per una delle due sopra menzionate finalità.

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