Anche il soggetto ammesso al gratuito patrocinio è tenuto a pagare la cauzione

Pubblicato il 01 settembre 2012 La Cassazione, con sentenza n. 33530 del 31 agosto 2012, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Gela aveva condannato, per omesso versamento della cauzione imposta in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, un uomo che era stato precedentemente imputato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Priva di rilievo, in particolare, è stata ritenuta l’argomentazione di difesa del ricorrente secondo cui la circostanza che lo stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio provava la sua indigenza e la conseguente impossibilità a far fronte alla cauzione impostagli.

Di diverso parere i giudici di legittimità per i quali l’ammissione al gratuito patrocinio poteva integrare esclusivamente un “indice” della condizione di assoluta indigenza, mentre “deve ritenersi esclusa l’automaticità della prova ove si consideri, per un verso che l’ammissione al beneficio avviene sulla base delle dichiarazioni della parte interessata, e per altro verso che l’iniziale ammissione al beneficio è suscettibile di revoca ove emerga la prova della possidenza”.
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