Anche se segue le direttive, il medico non è esonerato dalla responsabilità penale

Pubblicato il 04 marzo 2011 Con sentenza n. 8254 del 2 marzo 2011, la Cassazione ha annullato la decisione con cui i giudici di merito avevano assolto dal reato di omicidio colposo un medico di Busto Arsizio. Quest'ultimo era stato ritenuto responsabile per la morte di un paziente che, in base alle linee guida dell'ospedale, era stato dimesso dopo nove giorni dall'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto.

Secondo i giudici di Cassazione, in particolare, l'aver seguito le direttive del presidio ospedaliero non esonerava il medico da responsabilità in quanto lo stesso aveva, comunque, il dovere di anteporre a tutto la salute dell'ammalato.

Ed infatti – ricorda la Corte - “lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, nè di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato”. Così, il medico, benché chiamato a rispondere ad un preciso codice deontologico, “non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria responsabilità e la propria missione a livello ragionieristico”.
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