Anche senza autorizzazione l'accertamento ha rilevanza ai fini penali

Pubblicato il 30 ottobre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 38407 del 29 ottobre, ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame di Benevento aveva confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni immobili, partecipazioni societarie e un autoveicolo dello stesso in relazione al reato contestatogli di evasione fiscale. 

L'uomo lamentava l'inutilizzabilità della documentazione posta a sostegno del decreto di sequestro in quanto la stessa era stata reperita nel corso di un'ispezione della Guardie di finanza avvenuta senza un'esplicita autorizzazione da parte della Procura. 

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, “in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale “notitia criminis”, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale”. La mancanza di autorizzazione poteva incidere sull'invalidità dell'accertamento fiscale ma non su quello penale.
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