Anche senza condanna per evasione può scattare l’accertamento induttivo

Pubblicato il 07 maggio 2011 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui all’articolo 32 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, che, data la fonte legale, non necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 del C. c. per le presunzioni semplici, sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito; e che nel caso in cui l’accertamento sia effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un’inversione dell’onere della prova dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti”.

Questo il principio che si desume dalla sentenza n. 10036/2011, depositata dalla suprema Corte in data 6 maggio scorso.

I Giudici di legittimità hanno tenuto a sottolineare come l’accertamento induttivo basato sui conti correnti del contribuente si debba considerare legittimo anche nel caso in cui lo stesso contribuente – in sede penale – non abbia subito più una condanna per evasione fiscale.
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