Anche senza querela procedibilità d'ufficio per le lesioni aggravate

Pubblicato il 30 settembre 2013 Con la sentenza n. 38690 depositata il 19 settembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso del Pubblico ministero ed annullato una decisione con cui i giudici dei gradi di merito si erano pronunciati affermando l'improcedibilità d'ufficio nei confronti di un imputato per i reati di stalking e di lesioni volontarie commesse in danno della ex coniuge.

Nella specie, la vittima dello stalking aveva ritirato la querela inizialmente presentata nei confronti dell'ex marito e tale circostanza era stata ritenuta sufficiente, sia in primo che in secondo grado, per affermare l'improcedibilità per il reato di stalking e per impedire l'affermarsi della sussistenza del presupposto relativo all'aggravante indicata dall'articolo 576, n. 5.1, del Codice penale che rende procedibile d'ufficio il reato di lesioni.

Diversa la lettura resa dalla Suprema corte, secondo la quale, anche se era giuridicamente impossibile pervenire a una pronuncia di responsabilità per il delitto di stalking, ciò non impediva comunque di accertare se l'imputato si fosse reso concretamente autore dell'illecito dal quale dipendeva l'aggravante che determina la procedibilità d'ufficio delle lesioni volontarie.

E questa argomentazione – hanno sottolineato i giudici di legittimità - è, comunque, da ritenersi applicabile non solo nei casi in cui la querela per stalking venga ritirata ma anche qualora la stessa non venga mai presentata o sia stata presentata tardivamente.
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