Anche una struttura di modesta entità porta all'imposizione dell'Irap

Pubblicato il 28 settembre 2011 Con la sentenza n. 19688 depositata il 27 settembre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'istanza di rimborso dell'Irap presentata da dei professionisti, titolari di una struttura organizzativa “minimale”.

In particolare, la Suprema corte ha aderito alle doglianze della ricorrente amministrazione finanziaria la quale aveva impugnato la sentenza di merito lamentando una violazione di norme di legge, con riferimento alla mancata considerazione che “i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy