ANCL: i pagamenti per le sanzioni sull’orario di lavoro sono indebiti

Pubblicato il 25 luglio 2014 A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014 del 4 giugno scorso, che ha dichiarato incostituzionali le sanzioni su durata massima dell’orario di lavoro, ferie annuali, riposo settimanale e giornaliero, in vigore dall’1 settembre 2004 al 24 giugno 2008, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, ha dato disposizione ai propri Uffici di rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all'art. 27 della Legge n. 370/1934 nei casi di:

- rapporti ex art. 17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;

- ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;

- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Nella medesima nota il Ministero ha chiarito che sono da ritenersi intangibili gli atti adottati qualora il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso.

Tuttavia, l’ANCL, con comunicato stampa del 18 luglio 2014, fa sapere che, per il Presidente Longobardi, coloro che hanno pagate le sanzioni con un importo maggiorato, hanno fatto un pagamento indebito e, proprio in base alla decisione della Consulta, dovrebbero poter recuperare quanto versato in più.

Per questo motivo l'Ufficio legale del sindacato sta verificando che la determinazione del Ministero del Lavoro sia corretta.
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