ANCLSU: non convincono le istruzioni INPS sull’apprendistato

Pubblicato il 22 aprile 2014 L’ANCLSU ha pubblicato, in data 18 aprile 2014, un’analisi del messaggio INPS n. 4152 del 17 aprile 2014, in cui l’Istituto ha fornito le prime istruzioni applicative a seguito del D.L. n. 34/2014.

In tale messaggio - che aveva l’intento dichiarato di affrontare i risvolti contributivi della novella legislativa in attesa di conversione - l’Istituto ha fatto un breve cenno al contratto di apprendistato, come modificato dal decreto legge citato, che nulla ha a che fare con la materia contributiva.

E tale particolarità non è sfuggita all’ANCLSU, che nel suo approfondimento ha rilevato, altresì, come nel citato messaggio vi sia una parte – che viene definita “fuorviante” - la quale afferma che “il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto”.

L’affermazione dell’INPS autorizzerebbe da subito i datori di lavoro ad assumere apprendisti senza determinare alcun percorso formativo mentre, sottolinea il Sindacato Unitario dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il fatto che fra i principi che deve rispettare la contrattazione collettiva non vi sia più l’obbligo di forma scritta del PFI, eliminato dal D.L. n. 34/2014, significa che in “sede contrattuale”, e solo in sede contrattuale, non è più necessario sottoscrivere il piano formativo.

Infatti - poiché per l’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 la disciplina generale del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di alcuni principi - se la contrattazione collettiva prevede l’adozione del piano formativo, questo si deve fare anche al di fuori del momento contrattuale tra le parti, anche perché la contrattazione collettiva rimane sempre la fonte suprema della disciplina dell’apprendistato.

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