Riammessa la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Pubblicato il 18 aprile 2024

Con la legge di bilancio 2024, il legislatore è tornato sul tema della rivalutazione di terreni e partecipazioni prevedendo una nuova proroga del beneficio fiscale previsto dagli articoli 5 e 7 della L.n.448/2001. In particolare, è stata riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all'1.1.2024 da parte dei soggetti non imprenditori attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 16%, a prescindere dalla tipologia di "bene" rivalutato, ossia per:

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica).

Tuttavia c'è la fatta salva la possibilità di rateazione con un massimo 3 rate annuali di pari importo da versare:

Al 1° luglio 2024 anche la redazione e il giuramento delle perizie relative a terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Pertanto, per il perfezionamento della rivalutazione, entro il 1° luglio 2024 è necessario:

In particolare, nella circolare 53/E/2015, l’Agenzia delle Entrate – facendo proprio l’orientamento della Cassazione – ha chiarito che, la circostanza che la perizia giurata sia stata asseverata in data successiva al rogito non comporta decadenza dell'agevolazione. Analogamente al passato, è possibile effettuare una nuova rivalutazione per i terreni e partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In particolare, come precisato dalla circolare 47/E/2011:

Come di consueto, i dati relativi alla rivalutazione di terreni o partecipazioni devono essere indicati nei quadri RM e RT della dichiarazione dei redditi; tuttavia, i dati della nuova rivalutazione dovranno essere indicati nel modello Redditi 2025.

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