Andare dal giudice? No grazie

Pubblicato il 24 giugno 2008
Il contratto scuola 2007 contiene alcuni strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie, strumenti questi che si pongono come alternativi rispetto al ricorso innanzi al giudice. Dietro domanda dell'interessato, è prevista la possibilità sia di tentativo bonario di conciliazione innanzi alla sede dell'ufficio scolastico provinciale, sia di attivazione di un giudizio privato innanzi ad un arbitro. In caso di conciliazione negoziale, si ha una discussione della vicenda in un'udienza tenuta presso l'ufficio scolastico provinciale in presenza, generalmente, del funzionario che gestisce la mobilità e di altro funzionario che redige processo verbale; l'insegnante può essere assistito da un dirigente sindacale. Se l'amministrazione ritiene di dover accogliere le istanze del docente, il verbale costituisce titolo esecutivo a cui viene data attuazione al pari di una sentenza. Il verbale viene poi depositato presso il Tribunale per la delibazione. Tale ultima prassi è, tuttavia, poco applicata e l'amministrazione di solito esegue la decisione senza il provvedimento di delibazione del giudice. La conciliazione negoziale sulla mobilità deve essere azionata, con domanda, entro 15 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto lesivo; in caso di scadenza del termine si può sempre ricorrere alla conciliazione collegiale, procedura analoga ma più complessa che prevede la costituzione di un collegio di conciliatori presso la direzione provinciale del lavoro. In caso di mancata conciliazione ed al fine di evitare le lungaggini di un giudizio di merito, è, infine, prevista la possibilità di discutere la controversia innanzi ad un arbitro, un privato cittadino scelto in accordo dalle parti, la cui decisione, il lodo, può comunque essere impugnata innanzi al giudice.
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