Anti-autovelox vietato solo una volta verificate le sue funzionalità

Pubblicato il 19 febbraio 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3583 del 18 febbraio 2014 – un apparecchio “anti-autovelox” è da ritenere vietato qualora venga provata, in concreto, la sua illegittimità guardando alle caratteristiche del dispositivo medesimo. Occorre verificare, ossia, come il dispositivo funzioni. In particolare, uno strumento di tal genere è da ritenere illegittimo solo se è in grado di intercettare un rilevatore effettivamente in funzione, ma non nell'ipotesi in cui si limita a ricordare al conducente dove sono ubicate le postazioni di rilevamento.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha provveduto ad annullare una sentenza con cui, all'azienda produttrice, erano state applicate le sanzioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 45 del Codice della strada. Nella specie, l'annullamento è conseguente all'insufficienza delle motivazioni rese dal giudice di appello, il quale non aveva spiegato con esattezza quali fossero le funzionalità dell'apparecchio oggetto di confisca.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy