Anti-autovelox vietato solo una volta verificate le sue funzionalità

Pubblicato il 19 febbraio 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3583 del 18 febbraio 2014 – un apparecchio “anti-autovelox” è da ritenere vietato qualora venga provata, in concreto, la sua illegittimità guardando alle caratteristiche del dispositivo medesimo. Occorre verificare, ossia, come il dispositivo funzioni. In particolare, uno strumento di tal genere è da ritenere illegittimo solo se è in grado di intercettare un rilevatore effettivamente in funzione, ma non nell'ipotesi in cui si limita a ricordare al conducente dove sono ubicate le postazioni di rilevamento.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha provveduto ad annullare una sentenza con cui, all'azienda produttrice, erano state applicate le sanzioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 45 del Codice della strada. Nella specie, l'annullamento è conseguente all'insufficienza delle motivazioni rese dal giudice di appello, il quale non aveva spiegato con esattezza quali fossero le funzionalità dell'apparecchio oggetto di confisca.
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