Anticipazioni a maglie larghe

Pubblicato il 02 giugno 2007

In una nota diffusa ieri, venerdì 1° giugno 2007, offre i propri chiarimenti rispondendo ad una serie di quesiti formulati sulla riforma della previdenza integrativa entrata in vigore quest’anno, che riguardano, nello specifico, le due tematiche delle prestazioni e delle anticipazioni.

Sulle prestazioni, le richieste di interpretazione investono il calcolo della prestazione in capitale. Il lavoratore può, al pensionamento, chiedere al fondo che la prestazione gli sia liquidata in forma di rendita e/o di capitale, ma sino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato; in relazione a tale ultima nuova formula, è stato chiesto a cosa corrisponda il “montante finale accumulato”, se al totale dei versamenti effettuati a qualunque titolo o al "valore attuale" della posizione in essere presso il fondo al momento della richiesta della prestazione. E’ corretta la prima interpretazione, per : il montante finale corrisponde a quello effettivamente esistente presso il fondo.

In ordine alle anticipazioni, i lavoratori possono chiedere un acconto della posizione maturata presso il fondo alle seguenti condizioni: in qualsiasi momento per un importo che non superi il 75%, per spese sanitarie; decorsi otto anni d’iscrizione alla previdenza integrativa, per un importo che non superi il 75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di manutenzione documentati relativamente alla prima casa; decorsi otto anni d’iscrizione alla previdenza integrativa, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze. Al riguardo, si intendeva conoscere se sia ammissibile la presentazione di reiterate richieste di anticipazioni, anche con riguardo ad una stessa causale, e quali modalità di calcolo seguire ai fini della verifica del rispetto dei massimali. ritiene che vada ammessa la presentazione, durante il periodo d’iscrizione al fondo, di più richieste di anticipazione anche per lo stesso titolo e che il lavoratore possa sempre chiedere l’erogazione di acconti sino al momento di fruizione della prestazione integrativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy