Antiriciclaggio aggiornato

Pubblicato il 07 maggio 2009
La Banca d'Italia, nel documento diffuso ieri sul proprio sito internet, ha fornito alcune indicazioni in materia di tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio di banche ed intermediari finanziari. Con il provvedimento, ancora bozza, viene attuato l'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Terza direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Così, le Società di gestione dei fondi (Sgr) avranno l'obbligo di registrare, nel proprio Archivio Unico Informatico, le operazioni di sottoscrizione di quote dei fondi anche qualora siano collocate da altro intermediario; per contro, non dovranno più essere registrati il soggetto controparte e l'intermediario della controparte coinvolto nel trasferimento dei fondi. In ordine agli obblighi di registrazione delle operazioni tra intermediari abilitati, si segnala l'estensione dell'esonero anche per i rapporti in essere con enti creditizi e finanziari comunitari ovvero ubicati in paesi il cui regime antiriciclaggio è ritenuto equivalente. Nell'Archivio dovrà essere inserito anche il nominativo del titolare effettivo del rapporto o dell'operazione.
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