Antiriciclaggio. Decreto approvato, in via definitiva, dal Cdm

Pubblicato il 25 maggio 2017

Nella seduta del 24 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2015/849, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta “IV direttiva antiriciclaggio”).

La direttiva attuata contiene, in particolare, disposizioni volte a rendere ottimale, nei vari ordinamenti degli Stati membri, l’utilizzo degli strumenti di lotta contro, appunto, il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento delle attività terroristiche.

Ampliata la categoria delle persone politicamente esposte

Nel comunicato di fine seduta del Cdm, viene, quindi, reso noto che sono state accolte le indicazioni contenute nei parere parlamentari volte all’ampliamento della categoria dei soggetti qualificati come “persone politicamente esposte”, nei confronti dei quali vanno effettuati controlli maggiormente approfonditi.

Tra questi, oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, sono stati ricompresi anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15mila abitanti e i vertici delle società da questi partecipate.

Tra le altre misure, viene segnalato anche il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo.

Operazioni sospette, compimento possibile solo dopo segnalazione

Per quanto riguarda le operazioni sospette, viene previsto che le medesime non potranno essere compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione.

L’UIF, in tale contesto, dovrà dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza.

Particolare esonero per i professionisti

Di rilevante interesse, la misura che prevede l’esclusione, per i professionisti, dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo al medesimo nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Sanzioni amministrative e penali

Riordinate, altresì, le sanzioni amministrative in tema di antiriciclaggio, attraverso un sistema di misure che il Cdm definisce “graduato in funzione della gravità delle violazioni”.

Le dette sanzioni, in base a quanto disposto nella direttiva 2015/849, vengono rese “effettive, proporzionate e dissuasive”, applicabili sia nei confronti delle persone fisiche sia delle persone giuridiche direttamente responsabili delle violazioni previste.

Per quel che concerne il fronte penale, si segnala la previsione secondo cui viene punito con la medesima pena sia chi, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifichi i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, sia chi, sempre essendo tenuto all’adeguata verifica e in occasione dell’adempimento dei relativi obblighi, utilizzi dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore.

Registro titolari effettivi di persone giuridiche e razionalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio

Tra le altre misure, il provvedimento approvato prevede anche l’istituzione del Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, nonché la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.

Viene segnalata, infine, la previsione di un intervento di razionalizzazione degli adempimenti a carico degli attori del sistema, con eliminazione di formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti.

Introdotto anche un sistema di controllo nei confronti degli operatori dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero con elevato rischio di infiltrazione criminale.

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