Antiriciclaggio, la verifica ignora l'origine del denaro

Pubblicato il 23 dicembre 2008 Con una circolare del 17 dicembre, il ministero dell'Economia è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti su taluni profili applicativi della normativa antiriciclaggio. In tema di adeguata verifica, il Ministero precisa che poiché i controlli antiriciclaggio non si estendono alla verifica della provenienza del denaro, è irrilevante la mera acquisizione, da parte dell'operatore, di una dichiarazione in cui il cliente autocertifichi la provenienza lecita delle disponibilità oggetto della prestazione. In ordine all'applicazione delle nuove norme alla clientela esistente, il Dicastero suggerisce poi che sia l'intermediario a stabilire tempi e modalità per acquisire dati aggiornati del “vecchio” cliente, in base ad un'autonoma valutazione del rischio da compiere in occasione del primo contatto utile. I chiarimenti del Ministero riguardano anche la semplificazione degli obblighi di registrazione nell'Archivio unico informatico che fa seguito all'adeguata verifica semplificata, effettuata, cioè, nei confronti dei soggetti - enti delle Pa, Poste italiane e Imel - indicati nell'articolo 25 del decreto n. 231.
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