Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate
Pubblicato il 05 novembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
I debiti Inps e Inail fino a cinquecentomila euro potranno essere dilazionati fino a trentasei rate mensili, quelli di importo superiore fino a sessanta rate.
Questa la novità contenuta nel decreto firmato il 28 ottobre 2025 dal ministro del lavoro, di concerto con il quello dell’economia, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
Il decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta, amplia e semplifica le modalità di pagamento rateale dei debiti contributivi e assicurativi nei confronti dei due principali enti previdenziali italiani, l’Inps e l’Inail, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione delle dilazioni, favorendo il buon esito dei processi di regolarizzazione e garantendo al contempo una riscossione più tempestiva dei crediti da parte delle amministrazioni.
Dunque, i debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione potranno essere rateizzati fino a un massimo di sessanta mensilità, in base ai casi e ai criteri definiti con successivi atti dei Consigli di amministrazione dei due Istituti interessati.
La base normativa
Il nuovo regime di dilazione trae origine dall’articolo 23, comma 1, della legge 203/2024 che ha inserito un nuovo comma 11 bis nell’articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338; tale disposizione consente a Inps e Inail di concedere, in autonomia, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, entro un limite massimo di sessanta rate mensili purché i crediti non siano stati affidati per il recupero agli agenti della riscossione.
Con questa innovazione normativa viene superata la disciplina previgente di cui all’articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevedeva la possibilità di autorizzare la rateazione fino a sessanta mesi solo previa autorizzazione del ministero del lavoro, di concerto con il Mef: tale competenza è revocata ai ministeri e attribuita direttamente ai due enti previdenziali e assicurativi, in un’ottica di snellimento delle procedure e riduzione dei tempi di gestione.
Dal punto di vista operativo, il decreto interministeriale specifica che la rateazione fino a sessanta mensilità può essere concessa in due principali ipotesi.
- Fino a trentasei rate mensili per importi complessivi non superiori a cinquecentomila euro, in presenza di una temporanea difficoltà economico-finanziaria debitamente dichiarata;
- Fino a sessanta rate mensili per importi superiori, sempre a fronte di comprovata difficoltà economica.
La norma consente inoltre, in casi specifici, la possibilità di una seconda dilazione anche in presenza di un piano di pagamento già in corso, fornendo così ulteriore flessibilità nella gestione delle situazioni debitorie più complesse.
Ambito di applicazione
Come detto, il decreto si applica esclusivamente ai debiti verso l’Inps e l’Inail che non siano stati affidati agli agenti della riscossione: ciò significa che la nuova disciplina riguarda tutte le posizioni debitorie ancora nella fase di gestione diretta da parte degli enti, ossia prima dell’avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Tale delimitazione dell’ambito soggettivo è coerente con la ratio del provvedimento, che mira a favorire la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti evitando l’intervento della riscossione esattoriale e, conseguentemente, la crescita degli oneri accessori.
Un aspetto centrale del decreto è il riconoscimento, come sopra accennato, della competenza esclusiva dei due enti nella definizione, concessione e gestione delle dilazioni.
Entrambi gli Istituti sono dunque autorizzati a disciplinare, mediante propri atti dei Consigli di amministrazione, i seguenti aspetti:
- requisiti di accesso e condizioni di mantenimento della rateazione;
- modalità di presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica;
- criteri di determinazione del numero di rate concedibili, in funzione della situazione economica del debitore;
- modalità di pagamento e verifica della solvibilità del richiedente;
- casi di revoca del provvedimento di dilazione in caso di inadempimento o perdita dei requisiti.
Questa autonomia decisionale consente ai due Istituti di adattare la disciplina alle proprie specificità operative, migliorando l’efficienza nella riscossione dei crediti e riducendo i tempi di definizione delle pratiche.
Decorrenza
Sul piano della decorrenza, il decreto prevede che i nuovi criteri e requisiti individuati da Inps e Inail troveranno applicazione dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti regolamentari.
Le domande di rateazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 potranno essere oggetto, su istanza del debitore, di rideterminazione del numero delle rate secondo le nuove disposizioni, offrendo così una possibilità di adeguamento alle condizioni più favorevoli introdotte dal decreto.
Numero massimo di rate e soglie di importo
Il decreto stabilisce in modo chiaro e differenziato le soglie economiche e i limiti temporali per l’accesso alla rateazione dei debiti contributivi e assicurativi. Le nuove regole si articolano su due livelli di rateazione, in funzione dell’ammontare complessivo del debito e della capacità di pagamento del richiedente.
-
Rateazione fino a trentasei rate mensili per debiti di importo non superiore a cinquecentomila euro.
-
In questa fascia rientrano la maggior parte dei debiti contributivi ordinari, tipici delle micro, piccole e medie imprese, dei professionisti e dei datori di lavoro.
-
Il contribuente dovrà dichiarare la temporanea difficoltà economico-finanziaria, motivandola con elementi oggettivi (ad esempio calo di fatturato, riduzione della liquidità, sospensione di attività o difficoltà di accesso al credito).
-
Tale dichiarazione costituirà il presupposto per la valutazione della sostenibilità del piano di pagamento da parte dell’ente competente.
-
-
Rateazione fino a sessanta rate mensili per debiti di importo superiore.
-
Questa estensione, riservata ai debiti di maggiore entità, rappresenta una novità assoluta rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la necessità di un’autorizzazione ministeriale per piani oltre i trentasei mesi.
-
L’ampliamento a sessanta rate consente ai grandi datori di lavoro e alle imprese con situazioni complesse di pianificare un rientro sostenibile nel lungo periodo, evitando il rischio di insolvenza o di accumulo di ulteriori sanzioni.
-
NOTA BENE: l’ammissione alla rateazione, in entrambi i casi, è subordinata alla dimostrazione di una difficoltà economico-finanziaria temporanea. Ciò significa che l’impresa o il contribuente devono essere in grado di documentare che la propria situazione è contingente e reversibile, ovvero che, nel medio periodo, sarà possibile riprendere la normale regolarità contributiva.
Possibilità di una seconda dilazione
Altro elemento innovativo del decreto è la possibilità di concedere una seconda dilazione anche in presenza di un piano di pagamento già in corso; tale facoltà, già prevista in alcuni casi limitati dalla prassi amministrativa, viene ora riconosciuta in via generale agli enti previdenziali per gestire in modo più flessibile i casi di ulteriore peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
La seconda dilazione potrà essere richiesta quando:
- il contribuente dimostri di non poter proseguire il pagamento secondo le condizioni del piano originario, per cause sopravvenute e non imputabili alla propria volontà;
- sia possibile ridefinire un piano compatibile con la capacità di pagamento residua, evitando la decadenza totale dal beneficio della rateazione.
L’Inps e l’Inail avranno il compito di stabilire nei rispettivi atti attuativi i criteri di coordinamento tra la prima e la seconda dilazione, disciplinando anche le modalità con cui le rate residue del vecchio piano potranno essere ricalcolate o accorpate in un nuovo piano.
I prossimi passi
Come detto, la fase attuativa della nuova disciplina è demandata ai Consigli di amministrazione di Inps e Inail, che dovranno adottare specifici atti regolamentari entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale, atti che avranno un ruolo determinante per l’applicazione concreta della norma in quanto definiranno nel dettaglio i requisiti, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione e gestione delle istanze di rateazione.
Atti dei Consigli di amministrazione Inps e INAIL
Gli atti attuativi di Inps e INAIL dovranno disciplinare i seguenti aspetti fondamentali.
-
Requisiti per la concessione e il mantenimento della rateazione
-
Gli enti individueranno le condizioni economiche e patrimoniali che consentono l’accesso al beneficio.
-
Saranno previsti criteri oggettivi per la valutazione della difficoltà economico-finanziaria, basati su indicatori quali il fatturato, il rapporto tra debiti e patrimonio netto, l’andamento della liquidità e l’assenza di procedure concorsuali in corso.
-
È probabile che venga richiesta la presentazione di documentazione contabile o fiscale, come bilanci, modelli F24, dichiarazioni IVA e DURC.
-
-
Modalità di presentazione della domanda
-
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso i portali istituzionali di Inps e INAIL.
-
Il procedimento sarà automatizzato, con possibilità di monitorare lo stato della pratica e ricevere comunicazioni digitali sugli esiti dell’istruttoria.
-
-
Criteri di calcolo del numero di rate concedibili
-
Il numero delle rate sarà determinato in relazione alla capacità di rimborso del debitore e alla gravità della difficoltà economica.
-
I Consigli di amministrazione potranno introdurre fasce di rateazione (ad esempio, 12, 24, 36, 48 o 60 mesi) con criteri di proporzionalità rispetto all’importo del debito.
-
-
Modalità di pagamento e verifica della solvibilità
-
I piani di dilazione saranno soggetti a monitoraggio periodico per verificare la regolarità dei versamenti.
-
È previsto che il mancato pagamento di due rate consecutive comporti la revoca automatica del beneficio, con conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo.
-
-
Casi di revoca della dilazione
-
La revoca potrà essere disposta in caso di mancato rispetto dei versamenti mensili obbligatori (contributi correnti), di dichiarazioni mendaci o di aggravamento della situazione patrimoniale non comunicato.
-
La perdita del beneficio comporterà l’immediata decadenza del piano e l’affidamento del credito agli agenti della riscossione, con aggravio di sanzioni e interessi.
-
Applicazione temporale
Il decreto stabilisce un preciso calendario di applicazione delle nuove disposizioni: le regole introdotte dai Consigli di amministrazione di Inps e INAIL avranno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla loro adozione. Ciò significa che, una volta pubblicati gli atti attuativi, dovrà trascorrere un mese prima che i contribuenti possano presentare le nuove istanze di rateazione.
Tale periodo di transizione consentirà agli enti di aggiornare i propri sistemi informatici e di pubblicare le istruzioni operative necessarie alla corretta gestione delle domande.
Inoltre, il decreto prevede una norma di coordinamento per le domande già presentate: le istanze di rateazione inoltrate a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi del nuovo articolo 2, comma 11 bis, del D.L. n. 338/1989, potranno essere rivalutate o rideterminate su richiesta del debitore. Ciò permetterà di adeguare i piani già concessi alle nuove condizioni più favorevoli, ad esempio aumentando il numero delle rate o rimodulando l’importo delle stesse.
Riassumendo
|
Norma di riferimento |
Decreto interministeriale Lavoro–MEF attuativo dell’art. 23 della legge n. 203/2024 |
|
Decorrenza |
Dal 1° gennaio 2025, con applicazione effettiva dal 30° giorno successivo all’adozione degli atti Inps e INAIL |
|
Enti competenti |
Inps e Inail |
|
Ambito di applicazione |
Debiti non affidati agli agenti della riscossione, relativi a contributi, premi e accessori di legge |
|
Importo del debito fino a 500.000 € |
Possibilità di rateazione fino a 36 rate mensili, previa dichiarazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria |
|
Importo del debito oltre 500.001 € |
Possibilità di rateazione fino a 60 rate mensili, con obbligo di dimostrare la difficoltà economica e la sostenibilità del piano |
|
Requisiti di accesso |
Situazione economico-finanziaria temporaneamente critica, ma compatibile con la regolarizzazione progressiva del debito |
|
Dichiarazione obbligatoria |
Il richiedente deve attestare, con documentazione, la difficoltà economico-finanziaria (es. riduzione fatturato, crisi di liquidità, eventi straordinari) |
|
Presentazione della domanda |
Esclusivamente telematica tramite i portali istituzionali |
|
Valutazione della richiesta |
Soggetta a verifica della solvibilità del debitore e alla regolarità dei versamenti contributivi correnti |
|
Seconda dilazione |
Possibile una nuova rateazione anche in presenza di un piano in corso, previa dimostrazione di nuove difficoltà oggettive |
|
Criteri di calcolo del numero di rate |
Definiti dai Consigli di amministrazione di Inps e Inail in base all’importo, alla capacità di rimborso e alla gravità della difficoltà economica |
|
Modalità di pagamento |
Versamenti mensili tramite canali digitali ufficiali (F24 o sistemi telematici dell’ente competente) |
|
Revoca della dilazione |
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, perdita dei requisiti o dichiarazioni non veritiere |
|
Effetti della revoca |
Decadenza dal beneficio e affidamento del credito agli agenti della riscossione, con aggravio di sanzioni e interessi |
|
Atti attuativi richiesti |
Adozione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, di regolamenti da parte dei Consigli di amministrazione Inps e Inail |
|
Applicazione alle domande precedenti |
Le istanze presentate dal 12 gennaio 2025 potranno essere rideterminate secondo le nuove condizioni |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: