Antisindacale il rifiuto di trattenere la quota

Pubblicato il 04 settembre 2006

Nella sentenza n. 16186 del 18 maggio 2006 di cassazione afferma che costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare, ove richiesto dal lavoratore, le trattenute a favore delle associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda. Il chiarimento della Corte poggia sul fatto che il referendum abrogativo del secondo comma, dell’articolo 26, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, ed il consecutivo Dpr 313/95, non hanno prodotto il divieto di riscossione di quote associative sindacali tramite trattenute dei contributi sindacali sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, ma ne è venuto meno solo il relativo obbligo. Infine, si stabilisce che è a carico del datore l’onere di dimostrare l’eventuale eccessiva gravosità della prestazione in rapporto alla sua organizzazione aziendale, che tuttavia può giustificare solo l’inadempimento del debitore ceduto e non incide sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy