Anzianità contributiva per pensione anticipata: utile anche la contribuzione volontaria

Pubblicato il 11 dicembre 2017

Con circolare n. 180 del 7 dicembre 2017, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa prevista dalla Legge Fornero che ha previsto, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età possono conseguire:

  1. la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
  2. la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

In pratica, a seguito di interpretazione da parte del Ministero del Lavoro, viene adesso ammesso che, ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dall’articolo 24, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.

La circolare specifica che, comunque, la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando questi ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.

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