Ape volontaria, debutta il codice tributo per il recupero del credito d’imposta

Pubblicato il 16 gennaio 2019

Nasce il nuovo codice tributo “Apve”. Consente il recupero in compensazione, con modello di versamento “F24 Enti pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’art. 1, co. 177, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si ricorda, a tal proposito, che l’Istituto previdenziale riconosce un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore del finanziamento medesimo. Tale importo corrisponde a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

La notizia è stata veicolata per mezzo della Risoluzione n. 4/E del 14 gennaio 2019, con la quale sono state fornite anche le istruzioni operative ai fini della compilazione del modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP).

Ape volontaria, cos’è?

L’Ape (anticipo pensionistico) volontaria, disciplinato dall’art. 1, co. 166 e ss., L. n. 232/2016 e dall’art. 1, co. 162, della L. n. 205/2017, è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.

A differenza dell'Ape sociale il cui costo è a totale carico dello Stato, l'Ape volontaria è invece un “prestito” che deve essere restituito una volta avuto accesso alla pensione vera e propria. L’Ape volontaria può essere richiesto dai:

Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Per accedere all'Ape volontaria occorre:

Il rimborso dell'Ape avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni (240 rate), a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Ape volontaria, come funziona l’erogazione del credito d’imposta?

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore del finanziamento medesimo, la legge prevede che l’INPS riconosca un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo, che corrisponde a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Ape volontaria, come indicare in F24 EP il nuovo codice tributo?

Al fine di consentire all’INPS di recuperare il suddetto credito in compensazione tramite il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

Dunque, all’atto di compilazione del modello F24 EP da parte del beneficiario dell’Ape volontaria, il nuovo codice tributo menzionato deve essere esposto nella sezione “Erario”, con il valore F:

Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”; mentre il campo “riferimento Anon deve essere valorizzato.

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