Ape volontario, credito d’imposta a pensionati esteri e incapienti

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Ape volontario, credito d’imposta a pensionati esteri e incapienti

Il credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai soggetti beneficiari dell’Ape volontario - in relazione agli interessi sul finanziamento e premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza - è corrisposto anche in favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e ai pensionati rientranti nella “no tax area” (incapienti).

L’importo del credito d’imposta, che corrisponde al 50% di un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi dovuti sull'anticipo pensionistico volontario, sarà dunque rimborsato mensilmente dall'INPS a partire dal primo rateo di pensione. A darne notizia è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018.

Ape volontario. Il quesito

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese, a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Sul punto, l’INPS ha chiesto di sapere se il credito d’imposta stabilito dalla disciplina Ape volontario possa essere corrisposto:

  • a favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione;

  • ai pensionati appartenenti alla “no tax area”.

Cos’è l’Ape volontario?

L’Ape (anticipo pensionistico) volontario, disciplinato dall’art. 1, co. 166 e ss., L. n. 232/2016 e dall’art. 1, co. 162, della L. n. 205/2017, è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.

A differenza dell'Ape sociale, il cui costo è a totale carico dello Stato, l'Ape volontario è, invece, un “prestito” che va restituito una volta avuto accesso alla pensione vera e propria. L’Ape volontario può essere richiesto dai:

  • lavoratori dipendenti pubblici e privati;

  • lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS.

Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Per accedere all'Ape volontario occorre:

  • avere almeno 63 anni d'età;

  • avere 20 anni di contributi;

  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di rimborso dell'Ape, sia pari o superiore a 1,4 volte il minimo INPS.

Il rimborso dell'Ape avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni (240 rate), a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

In risposta al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto che l’Ape volontario può essere erogato anche ai soggetti residenti all’estero e agli incapienti. Inoltre, il credito d’imposta - derivante dagli interessi sul finanziamento e premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza - può essere riconosciuto, sotto forma di rimborso, anche a favore di tali soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione. L’INPS, successivamente, può recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’Erario.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 13 aprile 2018 - Ape Volontario, presentazione delle domande online - Schiavone

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